Cronaca

RCA e il risarcimento del danno. Parte 1

Continuiamo l’approfondimento con la polizza RC Auto, risarcimento del danno, fondo di garanzia e procedure. Prima parte.

Mercoledì 13 maggio all’AssiCuraTime, per WebRadio SenzaBarcode, abbiamo iniziato a trattare dell’R.C. Auto, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli secondo l’Art. 2054 del Codice Civile ed i suoi quattro commi. Sette giorni dopo abbiamo proseguito focalizzandoci sui documenti assicurativi sempre inerenti l’R.C. Auto. Nel nostro appuntamento del 27 maggio invece affrontato il tema del risarcimento del danno, specie dell’azione diretta del danneggiato, del fondo di garanzia per le vittime della strada e della procedura di risarcimento.   

Prima di addentrarci però nelle tematiche del presente terzo focus tematico, per una maggiore completezza, desidero specificare adesso brevemente le forme tariffarie dei contratti d’assicurazione dell’RCA.

L’Art. 133 del Codice delle Assicurazioni recita

“Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie”.

L’indicazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa, all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Il comma 1-bis dell’Art.133 vieta alle imprese

di assicurazione di differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di  merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e  la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le Compagnie assicurative devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.  

Il complesso di norme che caratterizza il contratto in ordine alla partecipazione al rischio da parte dell’assicurato, sono: bonus-malus ovvero diminuzione o aumento di premio in assenza o presenza di sinistri – può prevedere franchigia; pejus con aumenti sulla tariffa base in caso di sinistri; no claim discount con diminuzione sulla tariffa base in caso invece di assenza di sinistri.

La forma con franchigia comporta la diminuzione del premio di assicurazione in base ad un importo prestabilito, che rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro ed inoltre può essere fissa o variare di anno in anno; la Compagnia recupera la franchigia esercitando l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato benché non possa essere opposta dalla tale Compagnia al terzo danneggiato. Prevista quindi la solidarietà tra contraente ed assicurato dell’obbligo di rimborsare alla Compagnia la parte di risarcimento nei limiti della franchigia e il divieto per il contraente di assicurare la franchigia stessa. 

La forma del bonus-malus prevede riduzioni, bonus, e maggiorazioni, malus, di premio in funzione alla sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione

Per la prima annualità assicurativa il periodo di osservazione decorre dal primo giorno di copertura al sessantesimo prima della scadenza. Per annualità successive il periodo di osservazione parte da sessanta giorni prima della decorrenza del contratto e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Secondo il Reg. 9 maggio 2015, in caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.   

A chi si assicura per la prima volta è assegnata la classe universale 14, mentre per chi è già assicurato ci si basa sull’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia. Ogni Compagnia prevede al suo interno una tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe universale indicata nell’attestato nella classe di merito interna pur se attraverso l’individuazione di parametri autonomi prescelti. In assenza di sinistri, sia per l’assicurato per la prima volta sia per il già assicurato, si scala ogni anno di una classe ed invece in presenza di sinistri pagati si sale di due classi.

Ricordo poi che si ha il mantenimento della classe di merito per vendita, demolizione

furto di cui si sia esibita la denuncia, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita e in caso di rimborso all’atto di rinnovo contrattuale degli importi dei sinistri liquidati. Con risarcimento diretto gli importi vanno richiesti alla stanza di compensazione presso la CONSAP; se il risarcimento non è diretto gli importi liquidati vanno richiesti alla Compagnia. 

Per quanto concerne gli obblighi informativi e le disposizioni a tutela dell’assicurato, il Reg. 23/2008 dell’IVASS prevede di mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei siti Internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate. Preventivi e polizze, oltre ad indicare il premio di tariffa, devono dare informazione delle provvigioni dell’intermediario e dello sconto riconosciuto sul contratto. Necessario anche rilasciare preventivi personalizzati presso ciascuna agenzia assicurativa nonché mediante sito Internet, con validità non inferiore a sessanta giorni e non superiore alla durata della tariffa in corso; trasmettere ai contraenti comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto con indicazione della data di scadenza del detto contratto, modalità di disdetta da parte del contraente ed indicazioni in merito al premio di rinnovo, tramite call center o intermediari; comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.  

È il Decreto Bersani L. 2/4/2007 n.40 e regolamento ISVAP 4/2006 a stabilire che

“La Compagnia in caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”.

L’inosservanza degli obblighi sulla trasparenza delle condizioni di premio e di contratto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1000 euro a 10000 euro.

L’Art. 170 del Codice delle Assicurazioni infine indica il divieto di abbinamento cioè la proibizione per le imprese di assicurazione di subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. In deroga al comma 1 tuttavia le Compagnie assicurative possono proporre polizze per l’assicurazione R.C. Auto in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.

Sempre in deroga al 1° comma, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.

Foto di Lynn Greyling da Pixabay

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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