Qualsiasi tipo di pressione è cyberbullismo
La legge 29 Maggio 2017 nr. 71, disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, all’art, 1, definisce il fenomeno di qualsiasi forma di pressione.
Una pressione che venga messa in atto a danno di un minore o di un gruppo di minori per metterli in ridicolo. A questo punto è fondamentale cercare di capire cosa si intende con il termine pressione. Se andiamo ad informarci sul significato di questa parola – pressione- attraverso la consultazione di un vocabolario, possiamo leggere che si tratta di una forma di forza agìta su un corpo con l’intenzione di spostarlo, modificarlo in modo da ottenere un cambiamento di questa superficie. Ma come possiamo collegare la pressione al fenomeno del cyberbullismo?
A livello fisico possiamo tranquillamente associare la definizione del vocabolario a tutte quelle azioni collegate al reato di percosse e alle lesioni con cui attraverso l’uso della violenza fisica si crea un danno alla vittima. Ma se il reato viene messo in atto attraverso lo strumento tecnologico quale sarà la tipologia di pressione che deve essere ricercata in questa azione cyberbulla? Non dobbiamo dimenticarci che l’azione di cyberbullismo incide profondamente sullo stato psicologico della vittima che lo subisce fino a creare – attraverso la costante pressione determinata dalla velocità dello strumento tecnologico – dei disturbi di infelicità, inferiorità e depressione gravi che necessitano di un percorso psicologico che sia in grado di far ritrovare alla vittima l’equilibrio perso a causa delle continue azioni negative con cui in ogni istante interagisce in rete.
A tal proposito è interessante accennare al termine di straining usato dallo psicologo del lavoro Harald Ege
per definire quelle azioni che non rappresentano il fenomeno del mobbing sul lavoro ma si riferiscono ad una costante azione negativa che porta la vittima a subire una forte pressione mentale determinata da forzature – ovvero il continuo tirare la corda in modo stringente – al fine di far sentire la vittima in condizione di inferiorità rispetto all’attaccante.
Questa tipologia di comportamento genera una pressione che porta ad un forte stress psicologico. L’azione di cyberbullismo non è tanto distante dalla persistente e continua inferiorità generata dalla pressione psicologica descritta con lo straining in quanto la cybervittima subisce continuamente delle forzature psicologiche negative che alzano il livello di stress ed incidono sul suo stato psicologico.
Per quanto riguarda la giurisprudenza – purtroppo – non abbiamo ad oggi una definizione precisa per definire il termine pressione, possiamo solo associarlo a tutti quei reati che interferiscono con la libertà del soggetto di autodeterminarsi
In pratica a tutte quelle tipologie di illeciti dove la vittima soggetta a violenza e minaccia si ritrova a subire una inferiorità psicologica per cui tollera oppure compie delle azioni o delle omissioni in quanto condizionato dalla violenza psicologica che modifica la sua volontà di autodeteminarsi.
In particolare il cyberbullismo incide sulla sfera psicologica del soggetto vittima e dunque quando ci si trova a dover affrontare questo fenomeno bisogna intervenire analizzando tutte le azioni compiute dal cyberbullo osservando i diversi aspetti connessi agli illeciti senza dimenticare di cercare di comprendere quale tipologia di pressione è stata agìta sulla cybervittima.
Foto di geralt / 23743 images da Pixabay
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