La denuncia: caratteristiche e particolarità
Spesso sentiamo il termine “denuncia/querela” pronunciato quasi come si trattasse del medesimo atto, ma la denuncia si differenzia dalla querela per alcuni aspetti molto importanti.
In primo luogo la denuncia è quell’atto con cui la persona che abbia appreso la notizia dell’avvenimento di un fatto definito reato per il quale è prevista la comunicazione alla Procura “d’ufficio” – ovvero direttamente dall’organo di Polizia Giudiziaria perché non è necessario che ci sia la manifestazione di volontà da parte della vittima o un consenso “esterno” al sistema penale per essere perseguito- – procede ad informare il Pubblico Ministero attraverso la denuncia di quell’accadimento alla polizia giudiziaria.
Il privato cittadino non ha l’obbligo di sporgere denuncia e per questo si dice che è un “atto facoltativo” eccetto nel caso in cui abbia appreso o assistito ad alcuni reati di particolare gravità che riguardano, per esempio, stragi, terrorismo, attentati, denaro falso, presenza o trasporto di esplosivi, il furto/perdita di un’arma o di competizioni sportive truccate.
Per la denuncia non è previsto un termine o data specifica entro cui non si può più procedere
infatti si può presentare in qualsiasi momento tranne che per i casi specifici di particolare rilevanza indicati dalla Legge per i quali la denuncia è obbligatoria ed è specificato un termine preciso entro cui informare l’Autorità Giudiziaria. La forma con cui presentare la denuncia può essere sia orale che scritta, si specifica però che anche se si presenta in forma orale l’operatore di polizia giudiziaria che procede a raccogliere le informazioni predisporrà un verbale di ricezione denuncia orale.
Il contenuto della denuncia è la descrizione degli elementi essenziali che individuano il fatto illecito corredato da tutti quei particolari utili al fine di identificare l’autore del reato denunciato.
Ovviamente se si è a conoscenza di altre informazioni utili quali ad esempio il domicilio e le generalità dell’autore dell’illecito penale, queste dovranno essere indicate ed inserite nel verbale così come tutte quelle circostanze che possano essere rilevanti agli inquirenti in fase di indagine per la ricostruzione del fatto denunciato. La denuncia, può essere presentata al Pubblico Ministero attraverso gli uffici di Polizia Giudiziaria presenti presso la Questura, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, le Compagnie e Stazioni dei Carabinieri ed anche gli uffici di Polizia Municipale/Locale. Al termine delle formalità il denunciante dovrà firmare il verbale di cui ha il diritto di ricevere copia.
Altra particolarità della denuncia è quella di non avere la possibilità di “ritirarla” ovvero una volta presentata il procedimento prosegue senza che il denunciante abbia la possibilità di interromperlo tramite una ritrattazione
Infine l’aspetto più importante che riguarda l’atto denuncia e che se questo è facoltativo per il privato cittadino, non lo è per quei soggetti che hanno la qualifica di “Pubblico Ufficiale” ovvero quei soggetti che per via del lavoro svolto esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa che è espressione della pubblica amministrazione.
Ricollegandoci alla Legge di prevenzione e contrasto al Cyberbullismo, si ricorda che i docenti ricoprono la qualifica di Pubblico Ufficiale sia quando insegna sia durante le attività connesse preparatorie, contestuali e successive, compresi gli incontri dei genitori ed in quanto tali hanno l’obbligo di denunciare i fatti illeciti penali di cui vengano a conoscenza per via del proprio servizio. Pur vero che i reati che definiscono il fenomeno del Cyberbullismo sono tutti punibili a querela della persona offesa ma non possiamo dimenticare che se dalle azioni derivano delle conseguenze gravi il Pubblico Ufficiale avrà l’obbligo di informare l’Autorità Giudiziaria.
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