Reclamo al Garante: il modello semplificato
Il modello ha un nome specifico, ovvero è stato nominato “Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali”.
Come indicato al comma 2 dell’articolo 2 delle “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” – Legge 29 Maggio 2017 nr. 71 – il Garante della Privacy si è immediatamente attivato per quanto di sua competenza in merito al blocco della diffusione dei contenuti postati in rete per mettere in ridicolo ed umiliare i minori attraverso la messa a disposizione di un modello “base” di istanza.
Prima di procedere alla compilazione, il Garante per la protezione dei dati personali, sottolinea che quel documento è l’istanza con cui si chiede il suo intervento per disporre al gestore del sito web il blocco ed il divieto della diffusione online di tutti quei contenuti ritenuti azioni che rientrano nel fenomeno del cyberbullismo, così come espressamente indicato dalla legge 71/2017 ma anche ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.L.vo n. 196 del 2003 – in merito a reclamo e segnalazione al Garante per violazione della privacy o trattamento illecito di dati personali.
Esaminando i contenuti inseriti dall’Autorità Garante, si nota che il modello è suddiviso in sei sezioni con cui si chiede di descrivere in modo sintetico e preciso quale sia l’azione da contrastare. Il primo nucleo ricorda che l’istanza può essere presentata in prima persona dal minorenne che abbia compiuto i quattordici anni oppure dall’adulto che ne ha la responsabilità.
In questa sezione si dovrà indicare in modo preciso se il segnalante è minorenne o maggiorenne unitamente ai propri dati anagrafici ed ai contatti telefonici e mail
Nel secondo nucleo si deve procedere a barrare la tipologia di azione cyberbulla di cui si è vittima scegliendo tra le casistiche riportate che ripropongono l’elenco di cui all’articolo 1 della Legge nel comma in cui definisce il cyberbullismo. Nella sezione dedicata alla diffusione online di dati e informazioni volte ad attaccare e ridicolizzare la vittima o i componenti del suo nucleo familiare, il Garante inserisce anche la dicitura “il mio gruppo di amici” dando rilevanza al fatto che il minore interagisce con il gruppo e si identifica con il gruppo stesso e potrebbe intervenire per segnalare delle azioni cyberbulle messe in atto contro più vittime contemporaneamente.
Il terzo nucleo tematico è invece dedicato a dar voce al segnalante attraverso una descrizione spontanea dei contenuti per i quali si chiede la rimozione dal web o dal social e la motivazione per cui vengono ritenuti facenti parte di azioni di cyberbullismo. In questa sezione è fondamentale che il segnalante spieghi in modo dettagliato e preciso di quale contenuto si tratta (foto, video, commenti) e quale effetto devastante questo post ha scatenato nella rete.
Con il quarto nucleo tematico si chiede di indicare su quale pagina sono stati caricati e condivisi i contenuti umilianti specificando attraverso l’URL il sito internet , il social network ed in particolare il profilo o la pagina che contiene quel post e se, lo stesso, è facilmente visibile attraverso una semplice ricerca su un motore di ricerca.
Questa sezione deve essere “arricchita” mediante degli allegati che siano utili per rendere più chiaro possibile all’Autorità Garante su quale azione cyberbulla deve intervenire
A questo proposito è vantaggioso e fondamentale cercare di inviare degli allegati quali screenshot, il video scaricato, la stampa di mail o chat moleste e ogni altro elemento che si ritiene indispensabile ad individuare con certezza in contenuto da rimuovere. Nel quinto nucleo tematico, bisogna informare il Garante circa il tentativo di invio della segnalazione al gestore del sito internet o del social media per ottenere direttamente da lui la rimozione, blocco oscuramento del contenuto e per quale motivo la richiesta non ha avuto seguito.
Ovviamente le opzioni possibili sono due: non è stato individuato il soggetto obbligato ad intervenire oppure una volta fatta la segnalazione, questi non ha proceduto al blocco del post entro le successive 48 ore previste. Il sesto ed ultimo nucleo tematico è dedicato alla presa di conoscenza dell’Autorità circa la presenza in Procura di una denuncia/querela penale nei confronti del cyberbulllo. Infine, prima di inviare il modello, si deve firmare per esteso e datare.
Questo è fondamentale ai fini della presa in carico da parte del Garante del reclamo in quanto si conferma quanto dichiarato e contestualmente si assumono le proprie responsabilità in caso di false dichiarazioni che nel caso di specie sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni ai sensi dell’ articolo 168 del Codice Privacy ovvero per “Falsità nelle dichiarazioni al Garante ed interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.
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