Cronaca

Rimozione dei contenuti cyberbulli

Un utile strumento attraverso il quale è possibile chiedere che i contenuti cyberbulli postati in rete siano bloccati, oscurati o rimossi.

L’articolo 2 della Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione  ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – Legge 29 Maggio 2017 nr. 71 – fornisce delle indicazioni utili affinché siano eliminati, rimossi o bloccati tutti quei post caricati in rete al fine di umiliare e mettere in ridicolo la cybervittima, i contenuti cyberbulli.

Si tratta dell’istanza, utile strumento per cercare di contrastare la condivisione virale di un contenuto cyberbullo. L’istanza è  di norma un atto scritto da presentare ad una specifica autorità, attraverso la quale si chiede espressamente che quest’ultima si attivi per iniziare un determinato procedimento. Nel caso del cyberbullismo, la domanda deve essere rivolta a quei soggetti che gestiscono il sito internet, il social media o a quel soggetto che viene  indicato quale “responsabile del trattamento” dei contenuti che vengono postati e condivisi siano essi post, foto o video. 

Ma chi è il “gestore”?

È opportuno specificare che il gestore del sito internet è colui che presta i servizi della società d’informazione, ovvero i siti e social media che usiamo, le norme  – a cui dedicheremo un idoneo approfondiremo – specificano meglio quali siano i loro compiti e come sono suddivisi.  Il minore che ha compiuto i quattordici può autonomamente chiedere ai  social che hanno creato delle pagine dedicate per le segnalazioni, che un contenuto che va a ledere la sua dignità sia rimosso, bloccato o oscurato spiegando in modo chiaro e preciso di quale contenuto si tratta, in che punto viene messa in atto l’azione denigratoria e vessatoria anche attraverso una breve descrizione del contenuto.

Questo è necessario perché a volte le offese, ingiurie, denigrazioni vengono attuate non solo con commenti a post ma anche attraverso un racconto verbale che accompagna delle immagini che sembrano innocue e non lesive della dignità altrui.

Mi riferisco in particolare a quei casi in cui durante la registrazione di una partita ad un videogioco il commento dei giocatori può risultare aggressivo ed offensivo nei confronti di uno specifico minore che subisce cyberbullismo. In questi casi, agli occhi di chi osserva il video registrato, le immagini non solo lesive anzi, appaiono utili per imparare a superare il livello tanto difficile su cui si è fermi da tempo, purtroppo però,  i commenti che accompagnano la partita non sono tutti dedicati alla spiegazione delle azioni compiute nel gioco, ma contengono precisi e mirati insulti, minacce ed offese alla cybervittima. In questo caso potrebbe essere molto difficile a quel gestore che non parla la lingua italiana comprendere quale azione cyberbulla si sta contestando. Ovviamente la possibilità di presentare l’istanza vale anche per il genitore o l’adulto che esercita la potestà sul minorenne in tutti quei casi in cui il minore non sia in grado o non voglia procedere.

Ma come identificare il gestore?

Questo soggetto è identificabile attraverso l’URL ovvero la “Uniform Resource Locator” ovvero quella sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una precisa risorsa – o di una rete – comunemente chiamato “indirizzo web”.  Una volta identificato il soggetto a cui inoltrare l’istanza, quest’ultimo ha 24 ore per comunicare di aver ricevuto la richiesta e 48 ore successive per procedere ad oscurare, eliminare, bloccare quel preciso contenuto. Purtroppo nonostante la procedura che sembra assai semplice, la possibilità di inoltrare le istanze a pagine dedicate e quella di rintracciare informazioni utili alla segnalazione-  rimozione dei post cyberbulli, non è per nulla semplice eliminare un contenuto dal web specialmente se questo è diventato in poco tempo virale e magari è già stato indicizzato dai motori di ricerca. 

Nel caso in cui ci si trova davanti a delle complicazioni per cui il contenuto non viene rimosso nelle tempistiche indicate, la cybervittima può chiedere l’intervento al Garante della Privacy. Anche in questo caso deve inoltrare un’istanza scritta in cui descrivere in modo semplice e preciso la tipologia di contenuto sul quale intervenire ed il Garante provvederà a sua volta entro le 48 ore dal ricevimento dello scritto ad oscurare eliminare, bloccare il contenuto che lede la dignità della cybervittima. Nonostante vi sia questa possibilità, è comunque consigliabile inviare una segnalazione anche alla Polizia Postale tramite il portale dedicato.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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Fiorella Mandaglio

Fiorella Mandaglio, nata a Erba è una giurista appassionata del mondo digitale su cui si specializza. Da anni collabora con diversi Istituti Scolastici e promuove progetti per la formazione ed il contrasto al Bullismo, Cyberbullismo e Violenza di Genere. Autrice di “Storie di Lupi Moderni” inserito nella categoria Formazione dal Servizio Scuola Studi ed Università – Progetto “Leggere nei Bibliopoint” dell’istituzione Biblioteche di Roma Capitale “Bibliografia Young Adult” pensata ad uso di insegnati bibliotecari e ragazzi.

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