Cronaca

IDD: Insurance Distribution Directive

La consulenza professionale al centro del rapporto con il cliente grazie alla direttiva sulla distribuzione europea IDD.

In questo nostro appuntamento di mercoledì 19 agosto, all’AssiCuraTime, il tema su cui si inizierà a porre l’attenzione è l’Insurance Distribution Directive cioè la nuova normativa sulla distribuzione assicurativa europea 2016/79 del ’97 divenuta obbligatoria, anche in Italia, il 1° ottobre 2018. Nello specifico, ci si focalizzerà sullo scenario normativo e sui punti principali della detta Direttiva IDD che mette al centro il cliente con l’obiettivodi innalzare il livello di tutela dei consumatori e la loro fiducia nel sistema, oltre a porre nuove regole di professionalità e di trasparenza informativa.  

In passato, in Italia, il riferimento normativo principale sulla disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa era affidata al Reg. ISVAP n. 5/2006, che oggi è stato rivisto alla luce delle nuove normative europee con la finalità di creare un bilanciamento tra coloro che producono e distribuiscono prodotti e coloro ai quali questi prodotti sono destinati, collocando ufficialmente il cliente al centro dell’attenzione.

La Direttiva IDD detta delle regole precise sull’ideazione e offerta di prodotti assicurativi sia per il ramo vita, sia per il ramo danni. Gli intenti principale sono tre: garantire la coerenza tra il prodotto e le esigenze, in costante cambiamento, dei clienti; garantire ai clienti lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale di distribuzione scelto per acquistare un prodotto assicurativo; armonizzare la regolamentazione per creare condizioni di parità tra i distributori.

Chi è interessato dalla normativa IDD?

La normativa si applica a tutti i partecipanti al mercato che vendono o distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi; a tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione; a tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi quelli che svolgono l’attività di distribuzione in via accessoria rispetto all’attività principale.

La nuova normativa dal 1° ottobre 2018 ha poi richiesto una revisione del processo di vendita, volta a raccogliere le informazioni utili a valutare le richieste e le esigenze del cliente, attraverso il supporto del profilo cliente. Tramite questo strumento, la rete di vendita può approfondire i bisogni e le caratteristiche di ciascun cliente, offrendo così una maggiore qualità del rapporto consulenziale.

Passando ai principali punti della Direttiva IDD, essa impatta in modo significativo su 4 fondamentali macro aree ovvero product oversigh and governace/ governo del prodotto, regole di comportamento nello svolgimento dell’attività distributiva, informativa verso il cliente e requisiti professionali.

Con riferimento alla product governance, la direttiva impone alle imprese di assicurazione di definire una politica in materia di governo e controllo del prodotto. Lo scopo è di responsabilizzare chi “crea” i prodotti assicurativi. Il CDA approva la policy che definisce le procedure con le quali le funzioni preposte controllano che il prodotto ideato sia congruo alle esigenze della clientela-target. La policy pertanto richiede che per ciascun prodotto sia previsto un target market e stabilisce le misure di controllo per verificare che il prodotto sia venduto al target market corretto.

L’intermediario, se la consulenza riguarda un caso di investimento assicurativo, ha il compito di raccogliere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del cliente ma anche sulla situazione finanziaria, sulla capacità di sostenere delle perdite e sugli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio

Ed altresì la Direttiva IDD prevede il rispetto degli obblighi informativi con riferimento ai prodotti vita e danni. Ai clienti o potenziali tali vanno fornite, con delle informative ex ante, tutte le informazioni appropriate sul prodotto assicurativo in tempo utile prima della conclusione del contratto e in una forma comprensibile per consentire loro una decisione informata. Con la IDD è prevista persino una informativa ex post, sui prodotti vita, tramite cui i clienti ricevono report periodici che contengono l’estratto conto annuale della propria posizione assicurativa.

Quali sono i requisiti professionali e organizzativi imposti dalla IDD? Come evidenziato pur dalla normativa nazionale, i soggetti interessati dalla normativa devono possedere adeguate conoscenze e competenze per svolgere le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in maniera consona. Dal 1° gennaio 2019 questi soggetti dovranno sostenere almeno 30 ore annuali di aggiornamento professionale.

In merito alla remunerazione la IDD e relativa normativa di recepimento impongono che gli intermediari non adottino disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo sebbene il tale intermediario possa offrire un prodotto assicurativo differente, meglio rispondente alle esigenze del contraente. Gli intermediari, in ottica di maggiore trasparenza, hanno il dovere di fornire al cliente informazioni sulla natura del compenso (Allegati 3 e 4, Reg. 40).

In occasione del recepimento della Direttiva

il legislatore nazionale ha riformato il sistema sanzionatorio previsto dal Codice delle Assicurazioni private a presidio dell’osservanza della normativa da parte di tutti i destinatari della stessa. Inerentemente alle sanzioni amministrative pecuniare, le autorità possono imporre agli intermediari sanzioni da 5 mila fino ad un massimo di 5 milioni di euro oppure se superiore al 5% del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato, in caso di persona giuridica; e da 1000 euro a 700 mila euro, in caso di persona fisica. 

Sono previste infine altre misure disciplinari quali la dichiarazione pubblica indicante la persona (fisica o giuridica) responsabile e la natura della violazione; un ordine che impone di porre termine al comportamento non conforme e di astenersi dal ripeterlo; la cancellazione della registrazione, nel caso di intermediario assicurativo, presso l’autorità competente; l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni di gestione per tutti i membri dell’organo di amministrazione degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione considerate responsabili della violazione.

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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