Cronaca

Il reclamo IVASS, parte 3

È con l’appuntamento del 12 agosto che proseguiamo e terminiamo la trattazione del reclamo IVASS.

Reclamo IVASS, parte 1 e parte 2. Poniamo dunque la lente d’ingrandimento sull’art. 10 septies, Reg. ISVAP 24/2008, circa la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione E del registro secondo cui è stabilito che i reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori degli intermediari assicurativi e degli intermediari iscritti nell’elenco annesso sono gestiti: dalle imprese, se riguardano i comportamenti dei collaboratori degli agenti; dagli intermediari iscritti nella sez. B, se riguardano i comportamenti dei loro collaboratori; dagli intermediari iscritti nella sez. D, se riguardano i comportamenti dei loro collaboratori; dagli intermediari iscritti nell’elenco annesso abilitati ad operare in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi, se riguardano i comportamenti dei loro collaboratori.

È poi l’art. 10 octies, Reg. ISVAP 24/2008

sulla funzione per la gestione dei reclami a sancire che per la gestione dei reclami, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e i riscontri ai reclamanti, i broker e gli intermediari iscritti nella sezione D del registro costituiscono una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l’imparzialità di giudizio mediante un’appropriata collocazione organizzativa e la predisposizione di idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.

Passando all’art. 10 decies, Reg. ISVAP 24/2008

inerente le informazioni sulla procedura reclami è necessario che gli intermediari riportino nella dichiarazione conforme all’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, nel proprio sito internet, ove esistente, e nei locali dove è svolta l’attività di intermediazione:

le informazioni concernenti la gestione dei reclami inclusa la modalità di presentazione dei reclami all’impresa o all’intermediario, le modalità di comunicazione e la tempistica di risposta; l’indicazione della funzione per la gestione dei reclami dell’impresa o dell’intermediario, dove esistente, incaricata dell’esame dei reclami e i relativi recapiti; le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS e la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.

Ed ancora un focus sull’art. 10 terdecies, Reg. ISVAP 24/2008

sulla gestione dei reclami agli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso per cui viene reso noto che gli intermediari iscritti nell’elenco annesso abilitati ad operare in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, e debbono trasmettere senza ritardo all’impresa interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell’impresa stessa, dandone contestuale notizia al reclamante.

Continuando con la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell’ambito delle libere collaborazioni, l’art. 10 quaterdecies, Reg. ISVAP 24/2008, recita che in caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies.

Avviandoci alla conclusione, l’art. 10 quindecies,  Reg. ISVAP 24/200

sulle disposizioni applicabili alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro decreta che le disposizioni del presente Capo che disciplinano la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro si applicano alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro.

Per quello che riguarda le previsioni normative che si applicano alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro, l’art. 10 bis sulla politica di gestione dei reclami rende manifesto che gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro devono adottare una politica di gestione dei reclami di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, ispirata all’equo trattamento dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e dei danneggiati, idonea ad individuare e gestire eventuali conflitti di interesse con il reclamante nonché tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami.

Secondo l’art. 10 ter

a riguardo della gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro, le imprese preponenti gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, alla luce di quanto stabilito nella politica di gestione di cui all’articolo 7 bis.

E l’art. 10 septies

circa la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione E del registro stabilisce che i reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei dipendenti e collaboratori degli intermediari assicurativi e degli intermediari iscritti nell’elenco annesso sono gestiti secondo quanto previsto dagli articoli 10 ter, comma 1, 10 quater, comma 1, 10 sexies, comma 1 e 10 terdecies, comma 1. Infine, l’art. 10 octies, sulla funzione per la gestione dei reclami, vuole che per la gestione dei reclami – inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e riscontri ai reclamanti – i grandi broker e gli intermediari  iscritti nella sezione D del registro costituiscano una specifica funzione aziendale e ne garantiscano l’imparzialità di giudizio mediante un’appropriata collocazione organizzativa e la predisposizione di idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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