Cronaca

La tutela del consumatore, parte 1

Non poche le persone che, nel corso degli anni, sono state ingannate da individui di banche, poste, assicurazioni e spesso pur per sottrarre loro il patrimonio. Oggi tratteremo dunque della tutela del consumatore.

Nel nostro appuntamento della scorsa settimana all’AssiCuraTime, per WebRadio SenzaBarcode, abbiamo parlato di copertura malattia, quale protezione dell’individuo e delle famiglie, tra le precauzioni contro i danni a base della piramide assicurativa.  Oggi invece, con il podcast del 1° luglio, ci focalizziamo sulla tutela del consumatore.

A quest’ultimo proposito è possibile leggere, di un’anziana signora trovata in condizioni di indigenza e malnutrizione dopo essere stata circuita e raggirata dal proprio assicuratore e dalla moglie del detto. A seguire, quindi, gli attinenti temi che verranno affrontati, altresì nelle prossime puntate: il contratto per adesione, le clausole vessatorie, le clausole vessatorie assicurative, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pratiche commerciali scorrette.

Partiamo dal contratto per adesione, contratto in cui le condizioni generali sono predisposte da uno solo dei contraenti, generalmente quello economicamente più forte. Tali condizioni sono di solito contenute in formulari già redatti, che l’altra parte si limita a sottoscrivere senza possibilità di trattativa. Viene prestabilito unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato da una pluralità di rapporti, così da escludere possibilità di negoziazione (artt.1341 e 1342 del Codice Civile/ artt. 33-38 del Codice del Consumo). Un tipico contratto di adesione è il contratto d’assicurazione.

L’art. 1341 del Codice Civile impone però ad entrambe le parti un onere

cioè l’onere di riconoscibilità per il predisponente che è tenuto a rendere le clausole conoscibili alla controparte nei modi più idonei e l’onere di diligenza per la controparte che è tenuta ad accertare la sussistenza ed il contenuto delle clausole.

Per evitare che il contraente più forte possa approfittare della sua posizione, la disciplina legislativa interviene a stabilire un equilibrio con la controparte più debole sotto un duplice profilo ovverosia prevedendo che le condizioni generali siano valide nei confronti dell’altro contraente soltanto se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza e prevedendo poi che le clausole onerose, ossia quelle particolarmente gravose per la controparte, abbiano effetto solamente se approvate specificatamente per iscritto, affinché, su di esse sia richiamata l’attenzione di chi vi aderisce. Secondo alcuni autori, la mancata approvazione per iscritto delle clausole vessatorie determinerebbe la nullità del contratto mentre secondo altri, determinerebbe l’inefficacia della sola clausola.

La disciplina di derivazione comunitaria contenuta negli articoli del Codice del Consumo comporta tuttavia un mutamento della maniera di intendere i rapporti tra professionista e consumatore, garantendo a quest’ultimo una forma di tutela sostanziale più che formale nei confronti del primo. L’art. 33 del Codice del Consumo definisce le clausole vessatorie come quelle clausole che, nel contratto concluso fra consumatore e professionista, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il giudice può valutare e sindacare il contenuto del contratto e ciò è appunto una novità sostanziale rispetto al passato. Si aggiunge e si tenga a mente l’art. 36 del Codice del Consumo per il quale vi è la nullità delle clausole considerate vessatorie, benché il resto del contratto rimanga valido.

Il Codice del Consumo pertanto irrobustisce la tutela del consumatore

e a codesto proposito fa una distinzione fra clausole vessatorie. L’art. 33, secondo comma ci parla di una presunzione di vessatorietà di alcune clausole. Ci fa un elenco non tassativo di clausole vessatorie fino a prova contraria ed in questo caso la prova contraria, che vale ad escludere la vessatorietà presunta, deve essere fornita dal professionista sul quale incombe l’onere di dimostrare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale. Come si può notare, non basta l’approvazione per iscritto della clausola, come previsto dal Codice Civile, ma è necessario proprio che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale.

Si tenga presente pure quanto disposto dall’art. 36, secondo comma del Codice del Consumo, secondo cui sono sempre considerate nulle, anche in caso di trattativa individuale, la clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.     

Ricordiamo ancora che l’art. 1342 del Codice Civile precisa che se il contratto è concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari

predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse e seppure quest’ultime non sono state cancellate.

Per quello che riguarda il contratto di assicurazione sono vessatorie, per esempio, quelle clausole che stabiliscono limiti di età assicurabile nelle assicurazioni infortuni e malattia; prevedono arbitrati obbligatori, i cui costi addossati in tutto o in parte all’assicurato; prevedono il recesso unilaterale dell’assicuratore dopo ogni sinistro; prevedono la possibilità di recesso dopo ogni sinistro, in favore di entrambe le parti, ma senza alcuna delimitazione delle condizioni di operatività dello stesso; subordinano il pagamento dell’indennizzo, in caso di controversia, alla prova da parte dell’assicurato di non aver agito con dolo o colpa grave; attribuiscono all’assicuratore, in caso di omessa comunicazione di cause aggravanti il rischio o di inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata; prevedono che, in caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio e nel caso in cui gli indennizzi spettanti dalle diverse polizze superino l’ammontare effettivo del danno, l’assicuratore paghi solo la sua quota proporzionale; prevedono l’inoperatività della RC Auto nel caso in cui il conducente abbia guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Infine con la sentenza n.17024 del 20 agosto 2015 la Corte di Cassazione, III sezione civile

ha riconosciuto il carattere vessatorio di una serie di previsioni contrattuali presenti in una polizza di assicurazione sulla vita, aventi ad oggetto gli oneri posti in campo al beneficiario per ottenere la liquidazione del capitale in caso di morte dell’assicurato.

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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