RCA: risarcimento sinistri accaduti estero 2
Continuiamo a parlare di risarcimento dei sinistri accaduti all’estero. La prima parte la trovate qui.
Dopo aver in parte già affrontato il tema del risarcimento dei sinistri accaduti all’estero derivanti dalla circolazione di veicoli e il ruolo dell’U.C.I. nel risarcimento di quelli causati in Italia da veicoli con targa estera e di alcuni di quelli subiti fuori dalla Repubblica da veicoli italiani, adesso si tratterà della nuova banca dei sinistri e della media conciliazione obbligatoria sempre in riferimento alla detta R.C. Auto.
L’Art. 135 del Codice delle Assicurazioni prevede l’istituzione presso l’IVASS di una banca dati dei sinistri finalizzata a prevenire e contrastare le frodi nel settore dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto mediante la raccolta dei dati relativi ai sinistri che coinvolgono i veicoli immatricolati in Italia.
Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite dall’art. 7 con regolamento adottato dall’IVASS 23/2016. Sempre le imprese di cui al comma 1 devono dunque dare comunicazione dei dati relativi a ciascun sinistro, in via telematica, entro sette giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia. I dati relativi alle imprese assicuratrici che operano nel territorio italiano in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’IVASS alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
I dati dovranno essere registrati nella banca sinistri per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro
Per quanto riguarda la media conciliazione obbligatoria, il D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 stabilisce che per molte cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l’accordo non si raggiunge si andrà in tribunale. Quindi le materie per le quali è obbligatoria la conciliazione sono le liti relative a diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi e quelli bancari e finanziari, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
Le materie, volontarie, per le quali è prevista la facoltà della conciliazione invece sono il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, le controversie di natura patrimoniale fra i coniugi, le controversie relative a società ed associazioni in partecipazione o riconosciute e non riconosciute ma pur rapporti interni a fondazioni e contratti fra le imprese, le controversie relative ai contratti in tema di proprietà industriale, i contratti di vendita e somministrazione e distribuzione, agenzia, trasporto, deposito etc., le prestazioni d’opera e servizi, i contratti di appalto e subappalto.
Il ruolo del mediatore, nella media conciliazione obbligatoria, è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitrato – non deve stabilire cioè di chi il torto e di chi la ragione, ma trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i contendenti che dovranno stabilire i contenuti dell’accordo con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili. Se si raggiunge un accordo tra le parti, la procedura si conclude e il verbale di accordo può essere omologato dal tribunale. Se non si raggiunge un accordo si ha il diritto di ricorrere al tribunale.
Per favorire la mediazione è previsto anche un incentivo fiscale
Passando adesso in ultimo alle novità introdotte dalla Legge 24/03/2012, n. 27 sulle liberalizzazioni, all’art. 29 introduce il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto prevedendo che i costi e le eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra Compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle Compagnie stesse e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. Si mira a privilegiare la riparazione del veicolo presso le officine convenzionate con le Compagnie Assicurative ed evitare speculazioni.
La Legge 24/03/2012, n. 27, art. 30 proprio sulla repressione delle imposture prevede l’obbligo a carico delle imprese assicuratrici di trasmettere, a cadenza annuale, una relazione all’IVASS, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali e le misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le dette frodi.
Inoltre, in attuazione di quanto disposto è stato emanato il D.M. 09/08/2013 n. 110 che dispone che il processo di dematerializzazione
si conclude entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento con conseguente cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del contrassegno. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti dalle Compagnie di assicurazione, prepara un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione R.C. Auto e comunica ai rispettivi proprietari le conseguenze previste nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione. La violazione dell’obbligo di assicurazione R.C.A. può essere rilevata, dandone informazione ai proprietari, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della strada e apparecchiature per l’accesso nelle zone a traffico limitato.
Con la Legge 24/03/2012, n. 27, art. 31 sul contrasto della contraffazione dei contrassegni assicurativi, è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’IVASS – al fine appunto di contrastare la falsificazione dei contrassegni assicurativi – che ha previsto la dematerializzazione e la sostituzione dei già nominati contrassegni con sistemi elettronici o telematici che consentano un controllo a distanza.
L’art. 32 della Legge 24/03/2012, n. 27 ha stabilito che le Compagnie
possano richiedere a chi presenta la proposta per l’assicurazione R.C.A. di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Ciò comporta una riduzione sulle tariffe stabilite, come altresì consente una riduzione del premio da pagare l’installazione di meccanismi elettronici a carico delle Compagnie a registrare l’attività del veicolo con la scatola nera.
In caso di sinistro, per la visita del perito l’auto deve essere messa a disposizione per cinque giorni lavorativi consecutivi, dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, e soltanto dopo può essere riparata. Se invece la riparazione viene fatta prima del termine e dell’ispezione del perito, la Compagnia pagherà i danni solamente se documentata da fattura. La Compagnia può non fare alcuna offerta di risarcimento nel caso di sospetto di truffa che deriva dalla consultazione delle banche dati o da altri parametri significativi. La Legge 24/03/2012, n. 27, art. 32 comma 3 determina che qualora si verifichi un sinistro nel modello della denuncia siano indicati il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate disponibili per l’ispezione.
La Legge 24/03/2012, n. 27, art. 32 comma 3 bis
permette il potenziamento della banca dati sinistri presso l’IVASS istituendo la banca dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, e una diversa disciplina di accesso alle informazioni fissata dall’Istituto di vigilanza; con il comma 3 ter e 3 quater si esclude il riconoscimento del danno biologico permanente per lesioni lievi non accertabili strumentalmente o con oggettività, colpo della frusta, prevedendo pertanto che tali lesioni non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Questo danno potrà essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti accertata la lesione.
Ed ancora la Legge 24/03/2012, n. 27, art. 33 prevede per i periti medici responsabilità penali, disciplinari quali la radiazione dall’albo e il licenziamento per i pubblici dipendenti, e civili come l’obbligo di risarcimento danno che scatteranno per la falsa attestazione di uno stato di invalidità conseguente a incidente stradale. È prevista una sanzione per i periti assicurativi che accertino e stimino falsamente danno a cose e conseguenti a sinistri con obbligo di risarcimento per l’assicurazione. La frode assicurativa dei periti e dei medici è punita con la reclusione da uno a cinque anni con multa da 400 euro a 1600 euro.
In virtù dell’art. 34 bis della Legge 24/03/2012, n. 27
le polizze con formula bonus-malus devono indicare già alla stipula di quanto si abbasserà il premio da pagare anno per anno se non si causeranno sinistri. Riduzione che dovrà essere quantificata in relazione alla classe di merito di appartenenza e dovrà essere indicata in termini percentuali nel contratto. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l’irrogazione di una sanzione da parte dell’ISVAP da 1000 euro a 50000 euro. Con l’art. 34 ter le Compagnie, in caso di furto o incendio del veicolo, non potranno più ritardare il risarcimento nell’attesa che il derubato presenti il certificato di chiusa inchiesta.
In conclusione, con il D.L. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012
per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi, l’IVASS ha costituito un archivio informatico integrato ed inoltre è tenuta a: analizzare, elaborare e valutare le informazioni desunte dall’archivio al fine di individuare i casi di sospetta frode; richiedere informazioni e documentazione alle imprese e agli intermediari assicurativi; segnalare alle imprese di assicurazione e all’Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito di questa attività di analisi dei dati dell’archivio; fornire collaborazione alle imprese di assicurazione e all’Autorità giudiziaria al fine dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle truffe; promuovere iniziative per prevenire le frodi; elaborare una relazione annuale sull’attività svolta. Le imprese di assicurazione garantiscono all’IVASS l’accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati.
L’archivio informatico integrato è connesso con la banca dati degli attestati di rischio, con la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e danneggiati, con il pubblico registro automobilistico, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada e dell’UCI, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private.
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