RCA: risarcimento sinistri accaduti all’estero
Lo scorso mercoledì 3 giugno all’AssiCuraTime, per WebRadio SenzaBarcode abbiamo trattato della procedura di risarcimento diretto del danno inerentemente all’R.C. Auto.
Abbiamo analizzato il tema focalizzando l’attenzione sulla definizione appunto di risarcimento diretto, sulla procedura CARD a regolamentare la cooperazione tra le imprese per organizzare e gestire i rimborsi e le compensazioni degli incidenti da circolazione stradale e sulle varie tipologie di forfait quali autoveicoli, motoveicoli, trasportati su autoveicoli e su motoveicoli. In ultimo infine ci siamo soffermati sulla valutazione del danno alle persone e il danno biologico per lesioni di non lieve entità e pur per lesioni di lieve entità, e sul diritto di surroga dell’assicuratore sociale.
Nel nostro presente quinto ed ultimo appuntamento sulla tematica responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli come da art. 2054 del Codice Civile, affrontiamo invece il risarcimento dei sinistri accaduti all’estero. In particolare faremo altresì riferimento all’Ufficio Centrale Italiano UCI e al risarcimento dei sinistri con veicoli con targa estera.
Nell’ambito dei risarcimenti dei sinistri accaduti all’estero
i soggetti residenti in Italia, danneggiati da sinistri provocati da veicoli assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli stati aderenti al sistema della carta verde, possono agire – oltre che contro il responsabile del sinistro – direttamente contro la sua Compagnia ovvero contro il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Italia. La Compagnia del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata o indica i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta.
Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione non abbia designato un mandatario in Italia oppure la Compagnia o il mandatario non abbia fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi, il danneggiato può rivolgersi all’organismo di indennizzo italiano. Quest’ultimo organismo è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza in Italia, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione; o di un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare la Compagnia di assicurazione.
L’organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, può richiedere il rimborso nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato membro
ove ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto assicurativo del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per le spese relative alla liquidazione del danno. Tale organismo di indennizzo italiano ha diritto anche di domandare il rimborso al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata la Compagnia di assicurazione o al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, se il veicolo non identificato oppure veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
Presso la CONSAP è istituito il Centro di informazione italiano per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia proprio dall’assicuratore estero, e per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro avvenuto all’estero appunto.
Per ciò che concerne poi il ruolo del registro del Centro di informazioni italiano
da esso risulta la targa di immatricolazione di ogni veicolo a sostare abitualmente nel territorio della Repubblica, ma pure i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi diversi dalla responsabilità del vettore. E sempre evidente dal registro dell’UCI, le Compagnie che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei citati veicoli per i rischi diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione.
I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 151 del Codice delle Assicurazioni, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro nome ed indirizzo della Compagnia di assicurazione, numero della polizza e data di scadenza, nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri della Compagnia di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento a patto che gli stessi risiedano nel territorio della Repubblica e che il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente in Italia, territorio italiano dove deve essere avvenuto il sinistro. L’omissione di queste comunicazioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 10000 euro, mentre l’incompletezza o l’erroneità con una da 500 euro a 5000 euro.
L’Ufficio Centrale Italiano UCI, Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale
è stato costituito nel 1953 ed opera come Bureau per la Repubblica nell’ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l’Europa dell’ONU. L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private.
UCI che si occupa dunque di gestire le problematiche relative al risarcimento dei sinistri causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all’estero da veicoli italiani. UCI abilitato a provvedere al risarcimento dei danni – con obbligo di liquidarli e di pagare agli aventi diritto i relativi indennizzi – causati da veicoli esteri che non stabilmente si trovino nella penisola, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
In caso di incidente provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero è indispensabile utilizzare il modulo di constatazione amichevole di incidente, C.A.I., e trasmetterlo alla propria Compagnia non dimenticando di riportare sul modulo i dati della Carta Verde del conducente straniero. Necessario trasmettere la richiesta all’UCI con una lettera raccomandata.
Nella richiesta all’UCI devono essere indicati:
- nazionalità e targa del veicolo estero;
- caratteristiche tecniche quali marca e modello del veicolo estero;
- cognome, nome e indirizzo del proprietario e del conducente del veicolo estero;
- estremi dell’autorità intervenuta dopo l’incidente ossia il Comando di appartenenza e località;
- copia della constatazione amichevole dell’incidente, CAI;
- copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero e descrizione dell’incidente.
Infine l’Art. 126 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che l’UCI, oltre ad essere abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione, debba svolgere anche l’attività di stipula e gestione dell’assicurazione temporanea frontiera (assicurazione temporanea frontiera che si fa quando si passa da uno Stato ad un altro che non aderisce alla Carta Verde) in nome e per conto delle imprese aderenti ed inoltre sia esso ad assumere, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.
[spreaker type=player resource=”episode_id=28126589″ width=”100%” height=”200px” theme=”light” playlist=”false” playlist-continuous=”false” autoplay=”false” live-autoplay=”false” chapters-image=”true” episode-image-position=”right” hide-logo=”false” hide-likes=”false” hide-comments=”false” hide-sharing=”false” hide-download=”true”]