RCA e il risarcimento del danno. Parte 2
Continuiamo l’approfondimento con la polizza RC Auto, risarcimento del danno, fondo di garanzia e procedure. Seconda parte.
Dopo aver delucidato la struttura tariffaria del ramo R.C. Auto secondo le forme tariffarie, la forma con franchigia e la forma bonus-malus ci soffermiamo ora sul risarcimento del danno.
Nell’ambito del risarcimento del danno va trattata innanzitutto l’azione diretta del danneggiato secondo l’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni che prevede appunto che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti del massimale di polizza”.
L’Art. 145 del Codice delle Assicurazioni fa riferimento al termine dilatorio cioè stabilisce il detto termine dilatorio per la proponibilità dell’azione diretta, per arginare il ricorso indiscriminato all’autorità giudiziaria, di sessanta giorni per danni a cose e pari a novanta giorni per danni a persone dalla data in cui il danneggiato ha richiesto alla compagnia il risarcimento del danno mediante lettera raccomandata a/r.
Nel susseguirsi degli atti processuali penali il legislatore prevede
per determinati atti, dei limiti cronologici ed i termini entro cui un atto deve essere compiuto o prima dei quali non deve esserlo. I termini si suddividono in perentori, ordinari, dilatori. I perentori sono quelli per cui un determinato atto deve essere compiuto a pena di decadenza entro un limite cronologico indicato dal legislatore. L’inutile decorso del termine comporta la perdita del potere di compiere l’atto.
Gli ordinari, come quelli perentori, sono termini nei cui limiti cronologici l’atto deve essere compiuto ma se ne differenziano per il fatto che l’inutile decorso del termine non comporta la decadenza dal potere di compiere l’atto. Pertanto l’atto, dopo il decorso del termine, è valido e perciò efficace. La violazione di un termine meramente ordinario può comportare a carico del responsabile l’applicazione di una sanzione disciplinare. I termini dilatori sono invece quelli per cui un atto non può essere compiuto prima del decorso del termine stesso.
Veniamo adesso al valore probatorio dei dispositivi elettronici
Art. 145 – bis del Codice delle Assicurazioni che dispone che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti. È fatto divieto all’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato ed in caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell’assicurato, la riduzione del premio da articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto.
L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dati ai sensi dell’articolo 28, dati trattati dall’impresa nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Salvo consenso espresso dall’assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all’impresa di assicurazione e ai soggetti a essa collegati di utilizzare i dispositivi citati nel presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
Ulteriore tematica è l’inopponibilità di eccezione
Art. 144 del Codice delle Assicurazioni per cui “per l’intero massimale di polizza l’impresa non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Ciò significa che se fossero inserite delle franchigie, l’assicurazione pagherà il danno e si rifarà delle franchigie sull’assicurato.
L’Art. 147 del Codice delle Assicurazioni disciplina invece l’acconto sulla liquidazione: “nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice sentite le parti, qualora risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, provvede all’assegnazione immediata di una somma nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del danno”.
Ed ancora il diritto di accesso agli atti, Art. 146 del Codice delle Assicurazioni dispone che “le imprese di assicurazione sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nei limiti del codice in materia della protezione dei dati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”. Questo non è all’opposto consentito in caso di indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è sospeso in caso di pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente. Dopo sessanta giorni dalla richiesta, in caso di mancato accesso agli atti, l’assicurato o il danneggiato può inoltrare reclamo all’IVASS.
In ultimo, sempre per ciò che riguarda il risarcimento del danno
è importante avere chiaro il funzionamento del fondo di garanzia per le vittime della strada gestito da CONSAP. Tale fondo prevede il risarcimento dei danni causati da veicolo o natante non identificato, solo per danni a persone nei limiti dei minimi di garanzia previsti dall’art. 128 del Codice delle Assicurazioni ma in caso di gravi danni alla persona, il risarcimento è dovuto pure per i danni alle cose con una franchigia fissa di 500 euro.
Il suddetto fondo di garanzia opera altresì per danni causati da veicolo o natante non coperto da assicurazione
- per danni a cose e persone nei minimi dei massimali indicati nel regolamento dell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni;
- per danni arrecati da veicolo o natante coperto da un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente
- danni a cose e persone nuovamente nei minimi dei massimali indicati nel regolamento dell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni così come secondo i medesimi termini per veicolo che sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
- infine il fondo in questione risarcisce anche i danni causati da veicolo, che risulti coinvolto in un sinistro e che sia privo di assicurazione, spedito nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro o aderente allo Spazio Economico Europeo di cui all’art. 1, comma 1 lettera bbb) del D. Lgs. 209/2005 e nel periodo indicato all’art. 1, comma 1 lettera fff), n. 4-bis del D. Lgs 209/2005 e non di meno quando il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Ricordo che l’Art. 128 del Codice delle Assicurazioni
stabilendo l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha previsto che il contratto non potesse essere stipulato con massimale di copertura inferiore a 5.000.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a 1.000.000 euro nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Per ogni altro memo si inviata all’ascolto dell’appuntamento con l’AssiCuraTime del 13 maggio.
Foto di hoffmann-tipsntrips da Pixabay
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