Cronaca

Documenti assicurativi dell’R.C. Auto – P. 4

L’intricato mondo dei documenti assicurativi nell’ambito di copertura dell’assicurazione obbligatoria RCA. Quarta parte con quarto podcast.

Abbiamo già indicato quel che è l’attestato di rischio e cosa contiene, la sua funzione e la modalità di gestione, ed inoltre l’alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati dei detti attestati appunto. Ora concludiamo questo nostro quinto appuntamento, il secondo sull’R.C. Auto, ponendo sotto la lente d’ingrandimento modalità e tempi di consegna dell’attestazione sullo stato di rischio.

Per quanto riguarda la modalità e i tempi di consegna dell’attestazione sullo stato di rischio, Reg. n. 9 Maggio 2015 art.7:

  • le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione;
  • l’attestato di rischio è messo a disposizione sull’area riservata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
  • l’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.

Per i contratti acquisiti tramite intermediari

l’impresa obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce, all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa del medesimo per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi – gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni e, in tal caso, le imprese consegnano per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta – pur questi attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di nuovo contratto.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

L’art. 7 comma 7 Reg. n. 9 di maggio 2015 stabilisce che per i contratti relativi a copertura r.c. auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalità, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui l’impresa dovrà mantenere evidenza.

L’art. 7 comma 11 Reg. n. 9 di maggio 2015 evidenzia che in caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell’impresa, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario; per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

L’art. 6 Reg. n. 9 di maggio 2015

  • circa l’obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, dichiara che le imprese debbano consegnare il suddetto attestato al contraente e, se persona diversa, all’avente diritto ovvero al proprietario;
  • nel caso di usufrutto, all’usufruttuario; nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
  • nel caso di locazione finanziaria, al locatario.

L’obbligo di cui al comma 1 sussiste,

  • altresì qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stipulato; nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;
  • in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
  • nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, ovvero nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessazione del contratto di cui all’articolo 171, comma 1, lettera a) e b) del decreto.
Il Reg. n. 9 Maggio 2015 art.7

fa invece riferimento alle ipotesi in cui non verrà rilasciato l’attestato di rischio

  • vale a dire nel caso di contratti con durata inferiore ad un anno ma anche in caso di contratti con efficacia minore ad un anno per mancato pagamento della rata di premio;
  • contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione del punto 2;
  • per cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Si ricordi che, in materia di acquisizione dell’attestazione sullo stato del richiedente da parte dell’assicurato, all’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Qualora all’atto della stipulazione del contratto

l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo premio, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 C.C., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l’impresa non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di una completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l’intero quinquennio precedente.

Ai soli fini probatori e di verità

l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ed, eventualmente, procedono alla riclassificazione dei contratti.

In conclusione trattiamo la validità dell’attestato di rischio, art.8. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi

in comunione dei beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Nell’art. 8 comma 4 Reg. 9/2015 esplicitato che in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, e comunque non inferiore a dodici mesi, di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica dell’effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Infine, secondo l’art. 11 Reg. n. 9 maggio 2015

a riguardo delle sanzioni, è stabilito ai sensi del comma 1 dell’art. 317 del decreto, che per l’accertamento dell’inosservanza delle norme sull’alimentazione della Banca dati, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l’IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l’inosservanza delle norme sull’alimentazione della Banca dati.
La mancata consegna da parte della Compagnia del contrassegno, certificato di assicurazione o attestato di rischio comporta un’ammenda da 1500 euro a 4500 euro.

Inosservanza delle norme per la stipula dei contratti e all’attestato di rischio multata con un’ammenda da 2500 euro a 7500 euro. Con sanzioni per la mancata consegna da parte della Compagnia del contrassegno o attestato di rischio ora si intende che la Compagnia non lo abbia messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’impresa.

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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