Cronaca

Documenti assicurativi dell’R.C. Auto – P. 3

L’intricato mondo dei documenti assicurativi nell’ambito di copertura dell’assicurazione obbligatoria RCA. Terza parte con terzo podcast.

Abbiamo visto cosa sono certificato e contrassegno assicurativo, carta verde, polizza e poi abbiamo raccontato della durata dei contratti R.C. auto, del periodo di tolleranza o di comporto, del Decreto Legge Crescita ed anche degli eventi contrattuali quali sospensione, alienazione e risoluzione. Adesso invece, come già anticipato, continuiamo questo nostro quinto appuntamento trattando dell’attestato di rischio. 

L’attestato di rischio contiene

  • la denominazione della Compagnia di assicurazione;
  • il nome e il codice fiscale del contraente se persona fisica o la denominazione sociale e relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
  • quest’ultimi dati indicati relativi al proprietario o altro avente diritto; il numero di contratto di assicurazione;
  • i dati della targa o i dati di telaio o motore;
  • la forma tariffaria;
  • la data di scadenza;
  • la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto il prossimo anno, nonché la corrispondente Classi di conversione universale, determinata secondo criteri unici per tutte le Compagnie – 18 classi di merito;
  • l’indicazione del numero dei sinistri, pagati anche a titolo parziale, verificatisi negli ultimi cinque anni con distinzione tra quelli aventi responsabilità principale e quelli aventi responsabilità paritaria, indicandone per questi ultimi la relativa percentuale;
  • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o sia danni a cose che a persone;
  • gli eventuali importi di franchigie.

Secondo l’art. 4 reg. 9 maggio 2015

sulla modalità di gestione della Banca dati degli attestati di rischio, la Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS, l’Istituto stipula un’apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. La Convenzione prevede che l’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti appunto nella Banca dati. 

Secondo l’art. 5 reg. 9 maggio 2015 sull’alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio, le imprese alimentano la tale banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 2, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Regolamento e da Provvedimento dell’IVASS; le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto; le imprese sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati e degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da Provvedimento dell’IVASS.

L’attestato di rischio permette dunque di comparare le classi di merito delle Compagnie consentendo omogeneità di trattamento degli assicurati e una omogeneità nel passaggio da una Compagnia all’altra, creando una classe di conversione universale ed un’unica tabella evolutiva del premio basata sulla sinistrosità pregressa.

L’art. 134 comma 4-bis del decreto CAP

stabilisce poi che l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Focus da porre è a questo punto sulla Novità Reg. n. 9 del Maggio 2015 a stabilire cosa si debba intendere con responsabilità principale. Essa vi è nella causazione del sinistro, a coinvolgere due veicoli, superiore al 50% attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi; nei casi di più veicoli coinvolti verrà attribuita al conducente a cui è riconosciuto un grado di responsabilità superiore.

Ai sensi del comma 1, lett. i) art. 2 del Reg. n.9 maggio 2015

la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è quindi riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus.

In tal occorrenza tuttavia si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita perché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro cinque anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunge la soglia del 51%.

Riassumendo vi è pertanto l’aumento della classe malus quando i sinistri vengono pagati con attribuzione di responsabilità principale. Nel caso di responsabilità attribuita in pari misura – 50% e 50% – non ha luogo alcun aumento del malus, ma c’è un’annotazione sull’attestato di rischio e cumulo della responsabilità. Una responsabilità cumulata pari o superiore al 51% provoca l’attribuzione del malus.    

Per quanto concerne l’attestato di rischio dinamico è in vigore dal 1° agosto 2018 e consente il recupero delle informazioni sugli incidenti non denunciati o denunciati in ritardo – sinistri tardivi

Il sinistro tardivo è un incidente denunciato per l’appunto in ritardo, spesso dopo oltre un anno da quando è avvenuto, e pagato dalla Compagnia negli ultimi sessanta giorni di un contratto R.C. Auto, o dopo la sua scadenza. Se l’assicurato cambia Compagnia e contemporaneamente denuncia l’incidente in ritardo, ne impedisce la registrazione nell’attestato di rischio. In questo modo, applicato il bonus anziché il malus a danno degli altri assicurati. L’attestato di rischio dinamico tuttavia non rende più possibile questo comportamento.

Grazie al codice IUR infatti la procedura di recupero avviene in modo automatico ed è in grado di registrare anche l’eventuale riscatto di un sinistro tardivo. Il riscatto avviene quando un assicurato, se il contratto RC Auto lo consente, paga direttamente alla Compagnia i danni causati evitando l’applicazione del malus.  

Come vengono appunto recuperate le informazioni sui sinistri tardivi? Le informazioni su tali sinistri rintracciate attraverso la procedura di recupero: la Compagnia A paga un incidente denunciato in ritardo, nei cinque anni precedenti, la stessa compagnia comunica il sinistro tardivo alla Compagnia B che in quel momento assicura il responsabile dell’incidente; la Compagnia B aggiorna l’attestato di rischio e alla scadenza del contratto applica il malus in caso di sinistro tardivo con responsabilità esclusiva e in caso di sinistro tardivo con concorso di colpa che, sommato agli altri incidenti causati, raggiunge una responsabilità superiore o uguale al 51%.

E nello specifico cos’è il bonus malus?

È il sistema che premia, bonus, chi non provoca incidenti e penalizza, malus, chi li causa. L’applicazione del bonus o del malus fa riferimento a una pagella contenuta nell’attestato di rischio, tabella della sinistrosità pregressa, che oggi registra gli incidenti degli ultimi cinque anni e che dal 2019 verrà progressivamente estesa – anno dopo anno fino al 2023 – a dieci anni. Per la determinazione del bonus o del malus si tiene conto solo degli ultimi cinque anni di storia assicurativa.

Per ciò che concerne la tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell’attestato di rischio registra gli incidenti sia con responsabilità esclusiva sia con colpa principale o paritaria, ad esempio fra due veicoli con concorso di colpa e responsabilità superiore o uguale al 50%. 

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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