Cronaca

Documenti assicurativi dell’R.C. Auto – P. 2

L’intricato mondo dei documenti assicurativi nell’ambito di copertura dell’assicurazione obbligatoria RCA. Seconda parte con secondo podcast.

Dopo aver visto cosa sono certificato e contrassegno assicurativo, carta verde e polizza, focalizziamoci ora sulla durata dei contratti R. C. auto che solitamente è di un anno e decorre dalle ore 24 del giorno in cui l’assicurato ha pagato il premio. Sono possibili eccezioni per durate inferiori – cd contratti temporanei – tuttavia, non possono avere durata superiore ad un anno tranne nel caso di leasing o di vendita rateale con patto di riservato dominio, laddove la polizza può avere durata pari a quella del contratto in discorso. 

Per quanto riguarda il periodo di tolleranza o di comporto, il premio o la prima rata di premio, qualora il tale frazionato, si pagano alla consegna della polizza altrimenti essa rimane sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. In caso di mancato pagamento del premio che riguardi le rate successive di uno stesso premio frazionato o i premi riferiti alle scadenze successive, il contraente dispone di quindici giorni per pagare duranti i quali la copertura assicurativa è sempre operante – periodo di comporto.

Va notato che il Decreto Legge Crescita  del 18 ottobre 2012 n. 179

convertito in legge il 17 dicembre del medesimo anno, n. 221, ha introdotto una serie di importanti misure per l’intero comparto assicurativo allo scopo di incentivare la mobilità del mercato dell’assicurazione e ridurre la spesa nel settore RCA quali l’abolizione del tacito rinnovo sulle polizze dei veicoli a motore e dei natanti e Rischi connessi per cui non vi è più l’obbligo di disdetta. Tale Decreto ha confermato il periodo di comporto e ha previsto che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli appena detti veicoli abbia durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolva cioè automaticamente alla sua scadenza naturale e non possa essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza – regola che si è applicata a far data dal 1° gennaio 2013. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Ciascuna impresa determina liberamente il prezzo del contratto base

di assicurazione obbligatoria, contenente le clausole minime ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge ed articolato secondo le classi di merito dell’assicurato e formula la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet.

È prevista inoltre l’introduzione di una disciplina che obblighi le Compagnie a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di vedere lo stato delle personali coperture assicurative in essere, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti e per le polizze vita pur il valore di riscatto, mentre per l’RCA altresì l’attestazione dello stato di rischio. L’accesso è consentito mediante credenziali identificative personali rilasciate dall’impresa.

Veniamo ora agli eventi contrattuali: sospensione, alienazione e risoluzione                                                                                       

La sospensione, minimo tre mesi e massimo dodici mesi, dell’operatività di tutte le garanzie assicurative e dell’obbligo di pagamento nel caso di un veicolo non più posto in circolazione per un periodo prolungato. In caso di sospensione certificato e contrassegno vanno riconsegnati. Decorsi dodici mesi appunto dalla data di sospensione il contratto risulta risolto ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito.   

In caso di alienazione del veicolo assicurato invece il contraente potrà o chiedere la risoluzione della polizza e ricevere indietro la parte di premio pagato non goduto, oppure sostituire la polizza passandola su un altro veicolo di sua proprietà, od ancora cedere il contratto di assicurazione all’acquirente del mezzo a motore o natante.

Per distruzione, demolizione o vendita all’estero del veicolo

l’assicurato ha diritto alla risoluzione del contratto e alla restituzione del premio pagato e non goduto dietro la restituzione del certificato e presentando il documento di cancellazione dal P.R.A. In caso di furto l’assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio non usufruita.

Infine trattiamo l’argomento attestato di rischio, che ha la funzione di certificare all’assicurato lo stato della sua polizza ad ogni scadenza di annualità – sinistrosità degli ultimi cinque anni – e dare continuità di trattamento in caso di passaggio da una Compagnia all’altra.

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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