Cronaca

Documenti assicurativi dell’R.C. Auto – P. 1

L’intricato mondo dei documenti assicurativi nell’ambito di copertura dell’assicurazione obbligatoria RCA. Prima parte con primo podcast.

Mercoledì 13 maggio sull’AssiCuraTime, per WebRadio SenzaBarcode abbiamo iniziato a parlare di R.C. Auto, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli .

Lo abbiamo fatto soffermandoci sulla sua definizione secondo l’Art. 2054 del Codice Civile ed addentrandoci nei principi di questo, cioè nei quattro commi del detto articolo: presunzione di responsabilità, responsabilità condivisa fino a prova contraria, responsabilità solidale del proprietario, responsabilità per omessa manutenzione o controllo del veicolo. Abbiamo altresì raccontato quali le sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada per gli utenti della strada appunto che non circolino con mezzi assicurati, in doverosa ed obbligatoria maniera. Indicati pure i massimali di garanzia previsti e relative esclusioni nell’ambito di copertura proprio dell’assicurazione obbligatoria dell’RCA.

Oggi invece tratteremo i documenti assicurativi. In particolare ci soffermeremo sul certificato e contrassegno assicurativo, carta verde, polizza ed attestato di rischio dinamico.

Per quanto riguarda il certificato assicurativo

viene rilasciato al momento del pagamento del premio, comprova l’adempimento dell’obbligo assicurativo ed inoltre deve risultare il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio. All’interno troviamo la denominazione e sede dell’impresa di assicurazione, i dati della targa per i veicoli a motore, il tipo di veicolo a motore o natante, l’indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza ovvero del periodo assicurativo e la firma del legale rappresentante dell’impresa di assicurazione.

Il contrassegno assicurativo dal 18 ottobre 2015, Reg. IVASS n. 9/2015, non si deve più esporre sul parabrezza della propria auto ed il controllo dell’assolvimento della copertura assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada può essere e viene effettuato dalle Forze dell’Ordine attraverso la verifica della targa. Le Forze dell’Ordine hanno infatti a disposizione dispositivi telematici omologati per la lettura a distanza consultando l’archivio integrato della Motorizzazione Civile, presso cui sono censiti tutti i veicoli immatricolati e assicurati. Va ricordato che la disciplina non si applica ai natanti, per i quali viene mantenuto il rilascio del contrassegno cartaceo.

Per imprese che operano con tecniche di vendita a distanza

i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro cinque giorni. A scelta dell’assicurato il certificato di assicurazione può essere trasmesso anche su supporto durevole e tramite posta elettronica, Reg. n. 41/2015 dell’IVASS. In questo periodo è considerata equipollente al certificato la quietanza di pagamento – o in assenza della quietanza, considerata di ugual valore la dichiarazione dell’impresa attestante l’assolvimento degli obblighi di assicurazione o la ricevuta del bollettino di conto corrente con il pagamento riportato.

Le imprese di Assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, a norma dell’art. 12 del Reg. IVASS n. 13/2008, un duplicato del certificato e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati smarriti, sottratti o distrutti. In caso di deterioramento va riconsegnato il documento ridotto in cattivo stato; in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione va fornita copia della denuncia.

Per le Compagnie telematiche cioè se la vendita è stata effettuata a distanza, nel caso di mancata consegna postale del certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest’ultimo. È importantissimo sottolineare che l’art. 12 del Reg. IVASS n. 13/2008 non è stato abrogato ma deve essere reinterpretato nel senso che essendo prevista la dematerializzazione del contrassegno ogni articolo nominato da me prima vale solo per il certificato.

La carta verde è il certificato internazionale di assicurazione

ed attesta la validità della garanzia all’estero e consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese Estero essendo in regola con l’obbligo di assicurazione R.C. auto obbligatoria del paese visitato. La carta verde è rilasciata dall’Ufficio Nazionale di Assicurazione – Bureau – del paese di immatricolazione del veicolo, che per noi è l’Ufficio Centrale Italiano UCI. Non hanno obbligo di emissione carta verde gli Stati che hanno aderito alla Convenzione multilaterale di Madrid il 15 marzo 1991.

I veicoli immatricolati in Italia possono entrare e circolare senza carta verde in Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia a partire dal 1° gennaio 2012, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria poiché la polizza di assicurazione R.C.A. comprende l’estensione della garanzia a questi Stati.

I veicoli immatricolati in Italia possono entrare e circolare invece con carta verde in Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Soffermiamoci adesso sulla polizza, che è suddivisa in scheda di polizza e condizioni contrattuali. Scheda di polizza in cui sono individuati il contraente, il veicolo assicurato, la durata contrattuale e le garanzie prestate; nelle condizioni contrattuali, che si rifanno al testo elaborato dalla sezione auto dell’ANIA, l’oggetto dell’assicurazione come da Art. 2054 del Codice Civile. La copertura è sempre valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Le ipotesi in cui la polizza non opera sono
  • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore, ad esempio se non ha la patente;
  • autoveicolo o natante adibiti a scuola guida, se a fianco dell’allievo non c’è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ovvero ad esempio se un genitore fa fare lui scuola guida al figlio con l’automobile personale;
  • nel caso di veicolo o natante con targa prova, qualora circolino/navighino senza autorizzazione;
  • veicolo dato a noleggio con conducente, se noleggio senza licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
  • per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione cioè ad esempio se si portano sul proprio mezzo più persone di quelle permesse da libretto di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o abbia subito sanzione come da art. 186 e 187 del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285.

Fondamentale evidenziare che l’inoperatività della garanzia non è opponibile a terzo danneggiato il quale sarà risarcito dall’assicurazione, ma ciò determina la rivalsa della Compagnia Assicuratrice verso il proprio assicurato.

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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