Cronaca

Resposabilità civile della circolazione

RC Auto, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. Continua l’approfondimento con AssiCuraTime.

Abbiamo già dato la definizione di RC Auto, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, Art. 2054 del Codice Civile, e sviscerato i suoi principi ovvero i quattro commi del detto articolo di legge: la presunzione di responsabilità, la responsabilità condivisa fino a prova contraria, la responsabilità solidale del proprietario e la responsabilità per omessa manutenzione o controllo del veicolo.

Adesso quindi passiamo a trattare le sanzioni previste dall’art. 193 del Nuovo Codice della strada che recita “chiunque ponga in circolazione veicoli o natanti per i quali vi è l’obbligo di assicurazione senza che siano coperti dall’assicurazione stessa è soggetto alla sanzione amministrativa di denaro da 841 euro a 3287 euro”. La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile.

La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla constatazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria

del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dalle apparecchiature della velocità, autovelox, o dagli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici. In caso risulti la mancanza le forze dell’ordine invitano il proprietario del mezzo a produrre i certificati richiesti.

L’Art. 13 della L. 689/1981 stabilisce così che a seguito della precedente sanzione è sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o natante che appartiene alla persona alla quale è ingiunto il pagamento per aver posto i detti in circolazione senza che fossero coperti dall’assicurazione obbligatoria e senza che per gli stessi fosse stato rilasciato il documento di circolazione. Il dissequestro e la restituzione del veicolo avviene dopo aver pagato la sanzione pecuniaria, più il premio di assicurazione per almeno sei mesi, più i costi per il prelievo, trasporto e custodia del veicolo stesso.

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ad ogni altra operazione tecnica. All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Da Art. 21 della L. 689/1981 nel caso in cui queste spese appena elencate non vengano sostenute il veicolo viene confiscato

Il D.L.69/2013 conv. in L. 98/2013 ha previsto in materia di sanzioni fiscali per violazione del Codice della Strada il pagamento in misura ridotta del 30% delle sanzioni nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni con esclusione delle violazioni più gravi.

La Circolare n. 00/A/7065/13 ha sancito l’applicazione dello sconto altresì in caso di circolazione senza polizza RC Auto ma la sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l’interessato, oltre a pagare entro cinque giorni, dimostri di aver attivato una copertura assicurativa del veicolo per la responsabilità verso i terzi entro sessanta giorni. Anche a chi circola con la polizza scaduta da meno di trenta giorni, la cui multa è già ridotta di un quarto, si applica lo sconto del 30% se l’interessato provvede al ripristino della polizza entro trenta giorni dalla scadenza oppure decide di rottamare il veicolo.

Sul tema rischio da assicurare, l’Art. 122 del Codice delle Assicurazioni impone che venga assicurata la responsabilità prevista dall’Art. 2054 del Codice Civile per danni derivanti dalla circolazione – dinamico e statico – e per danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo per il quale è stato effettuato il trasporto, anche all’interno di aree private. Dovrà coprire inoltre danni derivanti da fatti cagionati da colpa o dolo dell’assicurato, con diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti dello stesso.

Sempre nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, vediamo quali sono i massimali di garanzia

L’Art. 128 del Codice delle Assicurazioni, comma 1 prevede obbligatoriamente un massimale per danni a persone di 6070000 euro per sinistro indipendentemente dal numero delle vittime ed un massimale per danni a cose di 1220000 euro per sinistro indipendentemente sempre dal numero delle vittime. Ogni cinque anni dalla data dell’11 giugno 2012 gli importi saranno indicizzati automaticamente in base all’indice europeo dei prezzi al consumo IPCE, previsto dal regolamento CE n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995.

L’aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro 10000. Il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

  • nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5000000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad 1000000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
  • per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, un importo minimo di copertura pari a euro 15000000 per sinistro per i danni alle persone indipendentemente dal numero delle vittime e a euro 1000000 per sinistro per danni alle cose indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Veniamo infine alle esclusioni previste nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

Sono esclusi i danni a persone e cose che fanno riferimento al conducente del veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i danni alle cose del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo; le cose del coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi e di affiliati o altri parenti e affini fino al terzo grado conviventi o a carico del conducente e dei soggetti in primis elencati. Infine sono esclusi i danni alle cose se l’assicurato è una società, soci a responsabilità illimitata ed i loro prossimi congiunti indicati appena qui prima qual coniuge e a seguire.

In conclusione, alla luce di tutto l’analizzato nel nostro primo appuntamento dell’AssiCuraTime sulla WebRadio SenzaBarcode in data 13 maggio a tema RC Auto, se ci pensate l’obbligo previsto per l’utente della strada di mettere in circolazione solo mezzi assicurati di fatto non potrebbe essere imposto se non esistesse un corrispondente obbligo da parte delle imprese assicuratrici di assicurare i veicoli medesimi. Ed è questo che recita l’Art. 132 del Codice delle Assicurazioni stabilendo l’obbligo a contrarre l’assicurazione, tramite tariffe e condizioni di polizza preventivamente stabilite, esclusi i rischi diversi quali furto e casco.

In caso di rifiuto o elusione dell’obbligo di accettare proposte degli assicurandi, la compagnia è punita dall’IVASS con una sanzione da 1500 euro a 4500 euro. Per determinate zone territoriali o singole categorie di assicurati si applica una sanzione da euro 1000000 ad euro 5000000. In caso di ripetuto e sistematico rifiuto l’IVASS può disporre la revoca ad esercitare l’assicurazione per responsabilità civile per i danni da circolazione dei veicoli.

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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