RC Auto, l’assicurazione obbligatoria
RC Auto, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. Una lunga e dettagliata spiegazione. Per conoscere l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Mercoledì 6 maggio con l’AssiCuraTime, sulla WebRadio SenzaBarcode abbiamo trattato di Temporanea Caso Morte TCM, fondamentale copertura di premorienza a protezione dei propri cari e dei personali progetti di vita nonché base della piramide assicurativa. Abbiamo poi sottolineato l’incidenza che hanno gli incidenti stradali sulla mortalità quotidiana. Oggi dunque vedremo insieme la protezione dal punto di vista dell’ RC Auto, responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Prima di addentrarci nel dettaglio dentro il tema del nostro quarto appuntamento potrebbe essere utile dare un po’ una dimensione proprio di ciò che è l’RC Auto, partendo dal fatto che con la Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 venne introdotta nel nostro Paese appunto l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L’obiettivo, lo scopo della legge era ed è tuttora quello di garantire il risarcimento dei danni. Quindi obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile a carico dei soggetti potenzialmente responsabili, azione diretta del terzo danneggiato verso l’assicuratore per il compenso dell’accidente e costituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada destinato a risarcire i danni non indennizzabili.
Per comprendere meglio la situazione del mercato, pensate che nel 2019 in Italia vi erano circa 34236000 veicoli assicurati
Sono stati dichiarati 1800873 i sinistri, ad una frequenza del 5,26%. Come capirete dunque quando parliamo del ramo RC Auto, parliamo di una polizza obbligatoria e di un impatto sociale rilevante nella nostra collettività.
Tutto questo lo vedremo bene approfondendo la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli secondo l’Art. 2054 C.C., i documenti assicurativi, il risarcimento del danno, la procedura di risarcimento diretto e ponendo inoltre un focus sul risarcimento dei sinistri accaduti all’estero. Innanzitutto adesso, in tal nostro primo appuntamento sul tema RC Auto, partiamo dalla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli secondo il già citato Art. 2054 C.C che nella sua definizione ci dice che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone, chiunque tranne il conducente, o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
E si basa sui seguenti principi che ora anticipo, che sono i quattro commi del detto articolo: presunzione di responsabilità, responsabilità condivisa fino a prova contraria, responsabilità solidale del proprietario e responsabilità per omessa manutenzione o controllo. Preavviso cioè che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio – art. 1523 – è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nelle parole “è obbligato a risarcire …se non prova” dell’Art. 2054 C.C., comma 1 sta l’essenza della presunzione di responsabilità ovvero il danneggiato che avanza richiesta di risarcimento dovrà dimostrare di aver subito un danno ingiusto, l’entità del medesimo, il nesso di causalità tra danno e circolazione di quel veicolo ma non la colpa del conducente poiché essa si presume.
L’onere della prova dunque si inverte, vale a dire che sarà il conducente danneggiante che dovrà provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – prova liberatoria – e a dover dimostrare che il suo comportamento corretto senza negligenza o imprudenza etc. ovvero che la causa del danno è stata per caso fortuito, forza maggiore, colpa esclusiva di un terzo o dello stesso danneggiato.
Un esempio di caso fortuito è la macchia d’olio sull’asfalto che provoca uno sbandamento
Esempio di forza maggiore o colpa esclusiva di un terzo è il veicolo che danneggia un altro perché urtato da un terzo veicolo. Un esempio di causa dello stesso danneggiato è il pedone che viene investito in quanto attraversa la strada non in corrispondenza delle strisce pedonali con movimento improvviso.
Veniamo ora alla responsabilità condivisa fino a prova contraria nell’Art. 2054, comma 2 che nel recitare che “nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” pone come condizione del principio di corresponsabilità lo scontro tra veicoli e sta a significare che ciascuno dei conducenti sarà responsabile del 50% del danno altrui e del 50% del proprio, anche se il danno di uno di essi è pari a 0. Pure in questo caso infatti scatta la presunzione di responsabilità prevista dal primo comma Art. 2054 C.C. Il risarcimento verrà ridotto in proporzione alla propria parte di responsabilità.
La responsabilità solidale del proprietario all’Art. 2054, comma 3 vede il danneggiato ad avere la possibilità di agire direttamente nei confronti del conducente o nei confronti del solo proprietario, oppure citarli entrambi in solido – v. art. 2055. I soggetti indicati in tale comma non devono soltanto provare di aver negato il consenso bensì di aver materialmente adottato tutte le cautele idonee ad impedire che altri facessero uso del veicolo contro la loro volontà. Il danneggiato cioè può chiedere l’intero risarcimento da parte di uno qualsiasi dei responsabili solidali, tuttavia, se vorrà citare il proprietario dovrà citare anche il conducente.
Colui che ha pagato l’intero risarcimento avrà dopo diritto a richiedere all’altro la relativa quota di competenza
È utile ricordare che la vendita con riservata proprietà, conosciuta come patto di riservato dominio che vede il proprietario del veicolo o l’usufruttario o l’acquirente responsabile in solido col conducente a meno di non provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà è caratterizzata dal fatto che la proprietà dell’oggetto alienato resta al venditore; il godimento della “res” è conseguito dal compratore all’atto della stipula del contratto; il pagamento del prezzo è differito.
Al quarto comma dell’Art. 2054 l’affermazione per cui “la responsabilità permane anche in caso di danni derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione”, fatta salva la possibilità del proprietario una volta risarcito il danno, di rivalersi su chi ha mal costruito o mal riparato il veicolo.
Questo perché il proprietario e il conducente devono assicurarsi che il veicolo sia sempre in buone condizioni.
Per quanto ancora concerne l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’Art. 122 del Codice delle Assicurazioni dichiara che “l’obbligo di assicurare i veicoli è previsto soltanto per i veicoli a motore senza guida di rotaie, inclusi filobus e rimorchi, posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
L’Art. 123 del Codice delle Assicurazioni invece che “le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motorenon possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione R.c.t. per danni alla persona”.
La legge non individua dunque espressamente il soggetto su cui grava l’obbligo di assicurazione, ma questo incombe sui titolari dell’interesse da assicurare – proprietario, conducente, altri soggetti.
Va evidenziato che sono parimenti soggetti d’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Obbligo persino per natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano in territorio italiano, che avranno assolto l’obbligo di assicurazione quando stipulato un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta IVASS.
Quando cioè il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’ufficio centrale italiano
Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato Estero l’obbligo di assicurazione si considera invece assolto quando il conducente sia in possesso di carta verde emessa dall’Ufficio nazionale assicurazione estero ed accettato dall’ufficio centrale UCI ma altresì mediante contratto di assicurazione frontiera e quando l’UCI si fa garante per il risarcimento di danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando l’Unione Europea svincola gli Stati membri dall’obbligo di controllare l’assicurazione RC per veicoli muniti di targa rilasciata dallo Stato terzo.
È poi l’Art. 124 ad individuare nell’organizzatore il soggetto obbligato a contrarre l’assicurazione di responsabilità civile in caso di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e relative prove, sebbene in circuiti chiusi. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Qui la seconda parte dell’approfondimento su RC Auto.
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