Garanti e garanzie dei diritti di persone detenute
I garanti dei diritti di persone detenute: tanti garanti e poche garanzie di Laura Arconti, Partito radicale.
Quello che segue e il primo di diversi articoli di Laura Arconti, insieme formano un dossier dal titolo I garanti dei diritti di persone detenute: tanti garanti e poche garanzie. È stato pubblicato da Il Dubbio, a puntate, dal 12 aprile al 28 maggio 2016, con il titolo Viaggio nella babele dei Garanti, successivamente in versione integrale, nel sito online del quotidiano con il titolo Viaggio tra i Garanti dei detenuti nelle regioni italiane. Gli articoli saranno organizzati in due uscite settimanali, tendenzialmente il martedì e venerdì. L’ultimo aggiornamento è del maggio 2016.
Ombudsman, e in Italia? Viaggio tra Garanti e poche garanzie
Fin dal 1809 esiste, nella civile Svezia, un organo fiduciario del Parlamento con l’incarico di vigilare sul funzionamento dell’amministrazione statale e tutelare i cittadini contro eventuali abusi da parte di pubblici funzionari. È chiamato Ombudsman, termine che significa letteralmente uomo che fa da tramite.
A questa data e a questo avvenimento viene solitamente fatta risalire la figura del difensore civico attuale, benché sia impensabile che nell’antica civiltà Ateniese non esistesse un funzionario simile; nella Roma dei primi tempi repubblicani era codificato lo jus intercessionis, che apparteneva ai Tribuni della plebe, con funzioni di mediazione e garanzia.
Bisogna però arrivare a tempi molto vicini per trovare risoluzioni delle Nazioni Unite che raccomandano l’istituzione dell’Ombudsman, e poi veder istituito, da parte dell’U.E. il mediatore europeo col compito di tutelare il diritto dei cittadini ad una buona amministrazione.
E in Italia?
Un primo istituto di garanzia è nato in Italia nel 1993 per tutelare i diritti dei clienti di Banche ed Istituti finanziari: l’Ombudsman bancario. Molto più tardi, nel 2005, tutta la normativa a tutela del consumatore è stata raccolta nel Codice del Consumo con un apposito provvedimento, senza peraltro istituire la figura del difensore dei consumatori. Sempre nei primi anni duemila è stata codificata la figura del difensore civico, che ha il compito di accogliere i reclami non accettati in prima istanza dall’Ufficio Reclami del soggetto commerciale che eroga un servizio. Dunque, sia pure in ritardo rispetto ai Paesi più civili, l’Italia ad un certo punto si è dotata di chi ha il compito di difendere i diritti dei cittadini, sia quando essi sono consumatori come quando risparmiano ed investono il denaro messo da parte.
Ma il cittadino, per i differenti casi della vita, può essere coinvolto in fatti di cronaca, diventare un cittadino privato della libertà e trattenuto in custodia dello Stato per motivi di sicurezza. Anche questi cittadini, siano essi colpevoli acclarati e condannati, oppure in attesa di giudizio, hanno il diritto di esser trattati in modo umano ed aiutati – in base al dettato costituzionale – per il recupero ed il ritorno nel mondo del lavoro e del viver civile. Questo diritto è sancito anche dalla Convenzione dei diritti dell’Uomo, stipulata fra il Comitato dei Ministri dell’UE e gli stati membri dell’Unione.
La figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
– detto anche difensore civico dei detenuti – è prevista dalla convenzione dell’Onu contro la tortura, risalente al 1987, che l’Italia ha sottoscritto, impegnandosi a dotarsi di uno strumento di garanzia dei diritti delle persone detenute sotto la responsabilità dello Stato. Ebbene, dalla Convenzione del 1987 si è dovuto attendere fino al 2013 perché la figura del Garante nazionale dei diritti dei detenuti fosse istituita, con un Decreto Legge del 23 dicembre, poi convertito con le solite inevitabili modificazioni nella Legge 21 febbraio 2014 n.10.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31-3-2015 è stato pubblicato dal Ministero della Giustizia il Decreto 11 marzo 2015 n.36 che contiene il Regolamento recante la struttura e la composizione dell’Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. L’entrata in vigore del provvedimento era prevista per il 15 aprile 2015, ma a tutto il gennaio 2016 il Garante Nazionale non è stato nominato. Finalmente, il 6 febbraio 2016, il Ministero della Giustizia ha emesso un comunicato: il Garante è stato scelto ed incaricato. Il sommario del comunicato recita come segue:
Il prof. Mauro Palma è il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La sua nomina, insieme a quella dell’avvocato Emilia Rossi come “Membro”, è stata formalizzata in un decreto del Presidente della Repubblica.
L’Italia, si sa, è il paese del disordine, dell’anarchia, dell’individualismo
così, ancor prima che ci fosse un Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, esistevano qua e là Garanti comunali, provinciali, regionali. Anche quando un Garante nazionale non era ancora stato nominato, c’era un Garante comunale a Bolzano e a Nuoro, a Torino e a Bologna, c’era un Garante provinciale ad Enna, a Ferrara, a Padova e a Reggio Calabria, e c’erano alcuni Garanti regionali, ciascuno nominato in base ad una legge e ad un regolamento votato e deliberato dai relativi Consigli comunali, provinciali o regionali secondo testi diversi, che hanno talvolta solo una vaga consonanza normativa.
Con l’intento di capire quanto sia stato fatto, e soprattutto quanto ancora ci sia da fare per assicurare un minimo di legalità all’esecuzione della pena detentiva, proviamo a costruire una mappa dei Garanti Regionali.
Venerdì 15 settembre la seconda parte.