Cronaca

La querela, la denuncia e il risarcimento del danno

Spesso usati in maniera imprecisa, i termini denuncia e querela hanno in realtà conseguenze differenti nel mondo del diritto, ed è opportuno che anche l’utente medio sia reso edotto delle peculiari differenze di suddetti termini, nonché delle conseguenze giuridiche connesse.

Quanto ci si riferisce al termine di querela nel gergo giuridico si ha riguardo ad una cosiddetta “condizione di procedibilità”, attraverso la quale è possibile attivare il giudizio penale a danno di una persona fisica della quale possiamo considerarci “persona offesa”. Il nostro ordinamento infatti distingue fra reati procedibili a querela di parte e reati procedibili d’ufficio: i primi sono senza dubbio meno gravi dei secondi, e prevendono la possibilità in capo alla persona offesa di far attivare o meno un giudizio penale a carico di un soggetto. In difetto di un atto di querela, infatti, sebbene il comportamento avuto dal soggetto agente possa considerarsi giuridicamente e penalmente rilevante, l’azione penale non potrà aver corso se non in difetto di un atto volontario in cui venga proposta una querela da parte di chi è stato persona offesa dal reato.

I reati procedibili d’ufficio, solitamente più gravi di quelli procedibili a querela di parte, ma non necessariamente, sono quelli per i quali l’azione penale può essere esercitata automonamente dal Pubblico Ministero.

Lo Stato non rimette in questo caso alla volontà del singolo cittadino, persona offesa, la disponibilità dell’azione penale, o perché il reato è talmente grave da doverlo perseguire in ogni caso (si pensi ad esempio al reato di lesioni gravissime) o perché non è possibile individuare una persona offesa (l’offensività del reato potrebbe ad esempio essere ai danni dello Stato, come nel caso di peculato).

Quando dunque si ha riguardo ad una fattispecie penalmente rilevante, è dunque necessario tenere conto della circostanza che il reato sia o meno procedibile d’ufficio: nel primo caso, rivolgendoci all’autorità giudiziaria ci limiteremo soltanto a mettere a conoscenza la stessa di un fatto di rilevanza penale, la cosiddetta “notizia di reato”, e lo Stato attraverso le proprie istituzioni avrà la possibilità di perseguire indipendentemente dal cittadino tale fattispecie.

Nel secondo caso, al fine di attivare un procedimento penale, sarà necessaria la volontà del cittadino che l’autorità persegua tale fattispecie penalmente rilevante, attraverso un atto di querela, in cui sia chiara la volontà della persona offesa dal reato in questo senso.

Il termine di proposizione della querela è di tre mesi dalla commissione del reato o dalla notizia dello stesso alla persona offesa, mentre invece il termine per la denuncia all’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria non è fissato dal legislatore, dovendosi avere solo riguardo a quello della prescrizione del reato in questione.

Su un piano differente rispetto all’azione penale, che ha ad oggetto la sanzione a carico di chi abbia commesso un reato, è posta invece la questione inerente al risarcimento del danno. La legge offre al cittadino la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito a causa della commissione di un reato nello stesso procedimento penale: nel corso di un procedimento penale attivato a mezzo di querela il cittadino avrà la possibilità di costituirsi parte civile, e cioè, di chiedere il risarcimento del danno patito, nel corso dello stesso processo penale.

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