Cronaca

Separazione e divorzio in Comune: come si fa?

È il tormentone del momento: separazione e divorzio in Comune, come si fa? Risponde lo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino.

Separazione e divorzio in Comune? In breve tempo? Ebbene si: è possibile dirsi addio con la negoziazione assistita, ossia con un accordo, una risoluzione della lite concordata in modo “amichevole” – come previsto dal D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162 .

La procedura è veloce e meno stressante per le coppie: non ci sono udienze ma solo incontri con i professionisti scelti dalle parti per trovare accordi e sottoscriverli.

Prima di vedere nel dettaglio cos’è la negoziazione assistita, va detto che la separazione e il divorzio in Comune possono essere raggiunti senza l’intervento di avvocati se non si hanno figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap. In questi casi è necessario compilare la domanda scaricabile dal sito del Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato, allegare la documentazione richiesta, fissare l’incontro con l’ufficiale di stato civile ed avere le idee chiare su quelle che sono le condizioni. Una consulenza con un legale, prima di procedere alla separazione-divorzio fai da te, anche attraverso un’associazione di vostra fiducia, ve la consiglio sempre: le condizioni che stabilite vincoleranno la vostra vita futura, perciò sempre meglio conoscere a fondo i propri diritti.

Dovete invece essere assistiti da almeno un avvocato per parte (moglie e marito) se volete intraprendere la procedura in Comune e avete figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap. Ecco i passi necessari per arrivare alla stesura di una  negoziazione assistita:

  • Invito al coniuge, l’avvocato di vostra fiducia vi informerà della possibilità di poter ricorrere alla negoziazione assistita per il divorzio o la separazione o per una modifica delle condizioni. A questo punto, se constaterà che è vostra intenzione cercare un accordo con il consorte attraverso la nuova procedura, gli invierà una lettera invitandolo a stipulare, con un legale di sua fiducia, una convenzione di negoziazione assistita. Nel caso il cui vostro marito/moglie declinasse l’invito o non rispondesse entro 30 giorni dalla ricezione della lettera, la negoziazione assistita per la questione familiare non potrà più essere utilizzata. In questa fase, verrete inoltre informati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare per risolvere la crisi coniugale.
  • Sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati – la convenzione consiste in un accordo, tramite il quale i coniugi, convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, per risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati. Saranno direttamente i vostri legali a redigere la convenzione, rappresentandovi che entro un termine non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi deve essere concluso l’accordo di negoziazione assistita
  • Sottoscrizione della negoziazione assistita – qui verranno stabilite le condizioni di separazione, divorzio o di modifica di separazione o divorzio.  L’accordo raggiunto dovrà essere sottoposto dai vostri avvocati al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, se non ravvisa irregolarità, concederà il nullaosta se non avete figlio o se questi sono maggiorenni, o un’autorizzazione, se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci o con handicap. La negoziazione, una volta superato il vaglio del Pm, dovrà essere trasmessa dai vostri avvocati all’ufficiale dello stato civile del Comune di competenza.
    E’ inoltre importante che sappiate che la procedura va intrapresa nello stesso Comune in cui vi siete spostati: ricordate che, se avete contratto matrimonio in un Comune differente da quello in cui avete intrapreso la vita coniugale (spesso ci si sposa nella città o nel paese di nascita della donna), dovrete avviare e trascrivere la negoziazione dove è stato celebrato il matrimonio (o procedere con il ricorso in Tribunale)

Per informazioni o consulenze, potete contattare lo Sportello Famiglia dell’associazione Avvocato del Cittadino, chiamando il numero 06.45433408 o attraverso i contatti sul sito ufficiale.

Avvocato del Cittadino

Avvocato del Cittadino è una squadra di oltre 3mila soci, con un un unico obiettivo: rendere i principali mezzi di tutela del cittadino accessibili a tutti. Attraverso il lavoro dei numerosi volontari, l'associazione offre ai propri iscritti consulenze legali, notarili, fiscali e tecnico-catastali ed organizza campagne informative, progetti culturali e sportelli di aiuto. Attraverso il coraggio e la dedizione, l’Associazione punta a destare l’ambizione e la voglia di partecipazione dei cittadini. Ad aiutarli e sostenerli nelle situazioni difficili. A lasciar spazio ai fatti. Avvocato del Cittadino Associazione di solidarietà sociale Via dei Fulvi n. 49, Roma tel 06.45433408

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