Rosanna Filippin: facciamo chiarezza su separazione e divorzio
Nota della senatrice Rosanna Filippin. Dopo l’approvazione del ddl sull’arretrato civile di oggi, facciamo un po’ di chiarezza su separazione e divorzio…
La stessa nota è stata condivisa dalla senatrice sul gruppo Divorzio Breve
LAVORI IN CORSO!
ADESSO:
– La condizione necessaria per poter divorziare (od ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio se questo e’ stato celebrato in Chiesa) sono tre anni di ininterrotta separazione.
– Il termine di conteggio dei tre anni decorre da quando i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale se hanno scelto la procedura consensuale, ovvero la domanda congiunta di separazione.
Se invece sono in giudiziale, cioè hanno proposto una vera e propria causa di separazione, i tre anni decorrono da quando la sentenza di separazione e’ diventata definitiva, quindi alla conclusione di eventuali appelli e ricorsi in Cassazione.
– Tutto si svolge in Tribunale, anche nella procedura consensuale.
– Cosa avviene concretamente?
I due coniugi cercano un accordo fra di loro che stabilisca le condizioni della loro separazione (o successivamente, del loro divorzio) quindi educazione, cura e mantenimento figli minori (se ci sono), assegnazione casa, eventuali assegni per il coniuge debole, divisione patrimonio familiare, ecc….
Per giungere all’accordo i coniugi possono rivolgersi ad avvocati, a mediatori oppure cercarlo loro stessi.
I contenuti dell’eventuale accordo vanno trascritti in un ricorso che va depositato in Tribunale.
Il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione dei coniugi ed chiede l’intervento del PM (art.70 c.p.c.).
In tale udienza, sente i coniugi, tenta di conciliarli, acquisisce il parere del PM, stabilisce in via provvisoria cosa devono fare i coniugi, si riserva l’approvazione dell’accordo (omologa).
Una volta omologato l’accordo, i due coniugi possono iniziare la loro vita da separati.
La procedura in Tribunale, dopo il deposito del ricorso congiunto, può durare mesi (da due a sei mesi).
Stessa procedura nella giudiziale con la differenza che il procedimento non si conclude con l’approvazione dell’accordo (omologa) ma dopo i provvedimenti provvisori inizia un vero e proprio processo con memorie, prove e termini vari, sentenze, appelli, insomma un processo che può durare anni ed anni…..
LE NOVITA’
A.S. 1612, conversione del Decreto Legge 132, approvato con voto di fiducia al Senato ed ora trasmesso alla Camera dei Deputati
1) Negoziazione assistita.
L’accordo fra i due coniugi che riguardi tutti gli aspetti della loro vita matrimoniale, negoziato da un avvocato per parte in modo che non vi sia un coniuge più debole che subisce le pressioni dell’altro, consente di saltare la fase della comparizione avanti il Presidente del Tribunale.
In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, l’accordo negoziato fra gli avvocati e sottoscritto dai due coniugi va trasmesso entro 10 giorni al Pubblico Ministero che entro 5 giorni deve autorizzarlo.
Se il PM non lo ritiene congruo per i figli , sempre entro 5 giorni, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione dei coniugi entro i successivi 30 giorni.
Se invece si tratta di coppia senza figli minori o maggiorenni incapaci, l’accordo negoziato va sempre trasmesso al Pubblico Ministero ex art.70 che dà il proprio nullaosta alla trascrizione dell’accordo di separazione o divorzio presso lo Stato Civile, se non ravvisa irregolarità.
Quindi, si salta il passaggio in Tribunale, ma a garanzia del soggetto debole (coniuge ma soprattutto figlio minore) resta il controllo pubblico sull’accordo negoziato dalle parti. Mera verifica di regolarità se la coppia non ha figli minori, verifica di contenuto se invece ci sono soggetti deboli (figli minori o maggiorenni incapaci).
Questa procedura su applica sia alla separazione che al divorzio (oltre alle modifiche delle condizioni di uno o l’altro).
L’accordo negoziato, dopo il nullaosta del PM o la sua autorizzazione entro 5 giorni, va trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile per essere annotato.
2) Separazione o divorzio “facile” (art. 12 dell’A.S. 1612)
L’articolo 12 consente ai coniugi che non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci (anche solo economicamente ) di andare direttamente dal Sindaco (in qualità di Ufficiale di Stato Civile) e dichiarare la loro volontà di separarsi o divorziare.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Non ci devono essere disposizioni di carattere patrimoniale.
Esempio? Due coniugi senza figli, ognuno con il proprio lavoro ed economicamente autosufficienti, ciascuno con la sua casa o proprietà.
In commissione e’ stata introdotta una fase di ripensamento : i coniugi devono confermare a distanza di 30 giorni la loro volontà (di separarsi o divorziare). Solo dopo questa manifestazione ulteriore di consenso, la separazione o il divorzio sara’ annotata nel registro dello Stato Civile.
Quindi, nessun passaggio in Tribunale. Assistenza legale facoltativa ma non necessaria.
Solo il Sindaco (come Ufficiale di Stato Civile), con due successive dichiarazioni avanti a lui.
Ipotesi residuale visti i limiti (niente figli minori, niente disposizioni patrimoniali).
N. B.: l’A.S. 1612 NON TOCCA I TERMINI. Quindi servono sempre tre anni di ininterrotta separazione per poter ottenere il divorzio.
A.S. 1504 ovvero DIVORZIO BREVE
Disegno di legge già votato in prima battuta dalla Camera dei Deputati.
Interviene sui tempi, cioè sul periodo di separazione prima di poter chiedere od ottenere il divorzio
Nel testo votato alla Camera si prevedono due ipotesi:
1) Se la procedura è consensuale e vi è l’accordo dei coniugi su tutto, sono sufficienti 6 mesi di ininterrotta separazione. Da quando? Dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nell’accordo sottoscritto dai coniugi con la negoziazione.
Si applica anche alle coppie con figli minori, purché consensuale.
2) Se la procedura è giudiziale, allora servono 12 mesi di ininterrotta separazione. Ricordo però che serve la sentenza definitiva di separazione per ottenere la quale in un processo possono servire anni ed anni…
In commissione giustizia Senato sono stati presentati gli emendamenti al testo votato alla Camera dei Deputati. Siamo in attesa del parere sugli emendamenti della V commissione Bilancio (previsto per la prossima settimana). Quindi voto sugli emendamenti in commissione giustizia Senato e passaggio all’aula di Palazzo Madama per discussione e voto finale. Se modificato testo della Camera dei Deputati, necessario terzo passaggio alla Camera