Cronaca

Fecondazione: Ass. Coscioni si interroga sulla Legge 40

Fecondazione, legali Gallo e Calandrini (Ass. Coscioni): nuovo dubbio di legittimità costituzionale sulla legge 40 che viola il principio di uguaglianza, il diritto alla salute. Testo della decisione.

Dichiarazione di Filomena Gallo e Angelo Calandrini, entrambi legali della coppia e rispettivamente segretario e consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Il giudice Filomena Albano del Tribunale di Roma ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale sul divieto della legge 40 del 2004 all’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili. Per la prima volta tale divieto arriva all’esame della Corte Costituzionale.

In passato avevamo avuto già due decisioni su tali divieto:

1)      quella del tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010: il tribunale ordinava l’esecuzione dell’indagine diagnostica preimpianto dell’embrione e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la prima volta era riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla PMA in deroga a quanto previsto dalla legge.

2)      Quella della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 28 agosto 2012 nel caso Costa Pavan che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Corte EDU

Dunque questa decisione del Tribunale di Roma non solo va a confermare le summenzionate decisioni evidenziando anche il contrato della legge 40 con la Carta Costituzionale che garantisce a tutti i cittadini garanzie e tutele quali il diritto alla salute, all’autodeterminazione, al principio di uguaglianza che sono  irrimediabilmente lesi dalla legge 40.

Se l’8 aprile la Consulta dovrà pronunciarsi sui dubbi di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa e sul divieto della donazioni degli embrioni alla ricerca, ora dovrà calendarizzare anche una udienza per questo ulteriore dubbio di legittimità costituzionale che, rispetto alle decisioni del tribunale di Salerno e della Cedu, avrebbe portata generale, ovvero estendibile a tutte le coppie.

Con questa decisione è come chiudere un cerchio: l’intera legge 40 è costituzionalmente dubbia: proprio il prossimo 19 febbraio la legge 40 compirà 10 anni e che in questi anni ha visto per ben 28 volte l’intervento dei tribunali.

Come associazione Luca Coscioni con gli esperti  in materia  in questi anni abbiamo fatto depositare progetti e disegni di legge condivisi dal mondo scientifico e giuridico, ma ad oggi il Parlamento ha deciso di non decidere. Per quanto tempo ancora il legislatore italiano ignorerà una fascia di popolazione in aumento che chiede giustizia?

Segue sintesi del fatto:

Una coppia portatrice di distrofia muscolare di Becker, all’esito di una gravidanza spontanea  che alla 12° settimana evidenziava la trasmissione della malattia genetica al feto, doveva affrontare la doloroso scelta di dover interrompere la gravidanza. Appreso che l’indagine diagnostica eseguita poteva eseguita prima del trasferimento in utero dell’embrione, la coppia si è rivolta ad una struttura pubblica autorizzata ad eseguire tecniche di fecondazione assistita, ma ha ricevuto il diniego all’accesso perché la legge 40 prevede l’accesso per le coppie infertili. La coppia si è rivolta all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica chiedendo  aiuto a far rispettare il loro diritto a poter eseguire indagini cliniche diagnostiche al fine di non tramettere la patologia di cui la coppia è portatrice ai propri figli. Il tribunale di Roma, ha emesso ordinanza che  conferma la liceità della diagnosi preimpianto, ma entra nello specifico sull’accesso alle tecniche di pma vietate alle coppie fertili. Nelle motivazioni l il GI scrive che ”La decisione della Corte EDU sul caso Costa Pavan, è diritto internazionale pattizio, capace di vincolare lo Stato, ma non produttivo di effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da legittimare i giudici nazionali a disapplicare le norme interne per contrato” . Il GI reputa non applicabile l’interpretazione costituzionalmente orientata formulata anche da altri Tribunali in passato, perché la legge 40 con il divieto di accesso per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche:

·         Viola l’art. 3 Corte Cost.,  principio di uguaglianza  tra chi è infertile con malattie genetiche e può sottoporsi a PMA con indagine preimpianto e chi è fertile  e portatore  di malattie genetiche che a causa della legge 40 non può effettuare tali indagini e evitare un aborto.  Anche la decisione della Corte EDU evidenza tale irragionevole divieto in un sistema che prevede il ricorso all’aborto.

·         Viola l’art. 2 della Costituzione, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative

·         Viola l’art. 32 della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute della donna,

·        Viola l’art. 117 comma 1 Cost. e art. 8 e 14 della Carta EDU, sotto il profilo delle scelte e del principio di uguaglianza.

 

Marika Massara

Nata e cresciuta in provincia di Milano, emigrata in Calabria, adottata da Roma, non posso che definirmi italiana. Amo la mia Calabria, il mare d'inverno e il Rock. Da sempre attenta alla politica (più che ai politici), non posso che definirmi assolutamente di sinistra. Segni particolari: Milanista sfegatata.

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