Sperimentazione animale: Gallo (Ass. Coscioni), comunicato stampa
Sperimentazione animale, Gallo (Ass. Coscioni):Ā pronti con i ricercatori a fare denunce in sede europea.
Dichiarazione di Filomena Gallo, Segretario dellāAssociazione Luca Coscioni
I test sugli animali devono essere conformi a quanto stabilito nella Direttiva 63/2010 CE, ma in Italia non solo non abbiamo recepito la direttiva ā rischiando ora rischiamo di essere deferiti dinanzi alla Corte di Giustizia Ue dalla commissione europea – ma abbiamo tradito lo spirito originario della direttiva, inserendo delle modifiche che ci portano fuori dagli standard europei.
Infatti, la direttiva europea 63/10 Ā CE nel proprio articolato chiarisce una finalitĆ principale: la volontĆ di eliminare le disparitĆ tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
Per questo Ā prevede norme piĆ¹ dettagliate al fine di ridurre tali disparitĆ avvicinando le norme applicabili Ā in tale settore e al fine di garantire il corretto funzionaĀmento del mercato interno e nel contempo afferma che il benessere degli animali ĆØ un valore dellāUnione.
Il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96) e la legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97).
La legge n.96/2013, all’articolo 13, di fatto, aziona un non recepimento alla luce delle le restrizioni introdotte.
La legge n.96 espone il nostro Paese a procedimento d’infrazione perchĆ© di fatto la direttiva risulta non recepita poichĆ© l’art. 13 non risponde ai dettami fondamentali della direttiva 63/2010 e non rispetta neppure i criteri di recepimento previsti. Lo stesso articolo 2 ” Misure nazionali piĆ¹ rigorose” prevede:
1. Nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione piĆ¹ estesa degli aniĀmali che rientrano nellāambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva. Prima del 1 o gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le Ā porta allāattenzione degli altri Stati membri.
2. Quando agisce conformemente al paragrafo 1, uno Stato membro non vieta o ostacola la fornitura o lāuso di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro in conformitĆ della presente direttiva, nĆ© vieta o ostacola lāimmissione sul mercato di prodotti derivanti dallāuso di tali animali in conformitĆ della presente direttiva.
Ā All’indomani dell’emanazione del Decreto Legislativo siamo pronti con i ricercatori a inviare denunce in sede Europea affinchĆ© sia sollevato procedimento d’infrazione nei confronti dell’Italia e ad azionare le via giuridiche interne affinchĆ© la norma sia cancellata.
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