Hommen Vs Femen ideologie e battaglie. Lettera alla redazione
Era destino, soprattutto se non si pronuncia hommen alla “francese”, ma alla “latina”. I latini scrivevano: “nomen omen”, i nomi sono un destino, come era un destino che, dopo le manifestazioni delle femen, anche gli appartenenti al mondo maschile manifestassero. Le une per una liberazione femminile dal sessismo, dal turismo sessuale e dalle discriminazioni sociali, gli altri per una liberazione da una cultura del “gender” che sentono come una minaccia verso lo spirito tradizionalista francese. I simboli: Stéfan Hessel, tedesco naturalizzato francese, morto nel campo di concentramento di Buchenwalt e la croce di Lorena, simbolo adottato dal movimento della Francia Libera, movimento di liberazione e resistenza francese durante la seconda guerra mondiale.
La liberazione, per gli hommen, non è dallo straniero, che calca il sacro suolo, ma è dalla posizione del governo francese circa i matrimoni omosessuali, varati da Hollande. E anche qui “nomen omen”, perché, per gli hommen, la posizione di Hollande in Francia, sul diritto di famiglia, è straniera quanto lo è il suo cognome, estranea alla tradizione e pericolosa quanto una diga Olandese: se scappa di mano si rimane sommersi.
Il riferimento degli hommen è alla resistenza francese della seconda guerra mondiale, a testimonianza di una nuova lotta, ad un nuovo conflitto, non più basato, come nel passato, su ideologie nazionaliste, comuniste, socialiste e comunque politiche, ma su un nuovo campo di battaglia, che è già un’impresa definire: è il “sesso” per chi ritiene che vi sia una predeterminazione naturale, è il “gender” per chi ritiene che tutto sia una costruzione culturale, sociale, religiosa.
Ma il conflitto di genere è ben alimentato a livello anche internazionale. A partire dalla convenzione di Istanbul ratificata dal parlamento Italiano, che secondo alcuni, in nome della difesa di un solo genere (o sesso) sarebbe contraria alla Costituzione e una minaccia al principio dell’uguaglianza.
La convenzione di Istanbul ci porterebbe a riconoscere “che la violenza sulle donne è una manifestazioni di relazioni di potere, che hanno portato al dominio ed alla discriminazione degli uomini sulle donne”.
All’articolo 31 della Convenzione si legge che “Gli stati dovranno imporre leggi che assicurino che, nella determinazione dell’affido e dei diritti di visita dei bambini, siano tenute in conto le accuse di violenza mosse dalle madri e per assicurare che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia non metta a rischio le donne vittime o i bambini”.
Articolo che fa rabbrividire i padri (maschi) separati, e non a torto.
Delle derive, a cui si assiste quando, lancia in resta, si parte alla difesa di qualcuno o qualcosa, ci si accorge troppo tardi o per personale coinvolgimento. E’ il caso di Judith Grossman, procuratore a New York. Femminista da sempre, ha marciato ai cortei e ha bussato di porta in porta per sostenere ogni candidato progressista che si battesse per le donne. Quando il figlio, studente dell’ultimo anno in un piccolo college del New England, è stato accusato ingiustamente di abusi sessuali dalla sua ex fidanzata, racconta la vicenda come un incubo, in cui il pregiudizio del sesso (o del gender) ha la meglio sulla ragionevolezza e sui diritti costituzionali.
Come la convenzione di Istanbul si applichi al caso di matrimoni omosessuali, in cui il concetto di padre/madre è ovviamente sconvolto, è certamente oggetto di sollazzo di giudici, giuristi, avvocati, legali, politici e affini, soprattutto quando “femen” o “hommen” reclamano le proprie prerogative.
Per i giuristi c’è da sollazzarsi, sulle questioni del “genere”: padri, madri, uomini, donne, LGBT, tutti a reclamare un “loro” posto, preferibilmente privilegiato, ciascuno con la propria idea di equità. Un loro “spazio vitale”.
Un vero caos. Simile a quello creato dalla seconda guerra mondiale. Un caos a cui la dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 pose fine con Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Allora, il tutti si riferiva all’assenza di colore politico e alla nazionalità. Oggi lo scenario è ben diverso, ma forse altrettanto inquietante.
Giulio Celso