Cronaca

Separazione: trasferimento di diritti immobiliari

Il giudizio di separazione può rappresentare una occasione per attribuire al figlio diritti immobiliari concessi come erogazione una tantum della prestazione di mantenimento o trasferiti mediante una forma giuridica più vantaggiosa rispetto all’assegnazione, priva di vincoli di durata e funzionale solo a beneficiare la prole.

Non sussistono dubbi in ordine alla legittimità di tali pratiche. Il trasferimento dei diritti immobiliari in luogo dell’assegno di mantenimento è consentito. L’ampio potere dispositivo riconosciuto ai coniugi nell’ambito della procedura di separazione personale supera l’apparentemente restrittiva prescrizione dell’art. 155, comma 4 del codice civile, che altrimenti, sembrerebbe limitare il mantenimento della prole allo strumento della corresponsione di un assegno. Ed allora anche un trasferimento immobiliare o l’attribuzione dei frutti da esso conseguibili potrebbero rappresentare accordi omologabili, se assunti in un contesto di garanzie dell’effettivo beneficio per il minore, non solo nell’immediato ma anche in una prospettiva futura. Si tratta di accordi nei confronti dei quali il giudice deve limitarsi ad una mera presa d’atto, dopo una preventiva e positiva deliberazione sulla loro conformità agli interessi del minore.

La decisione genitoriale di trasferire ai figli una proprietà come mera elargizione, per la sua attuazione, non può rientrare nell’istituto della donazione. E’ invece possibile utilizzare forme negoziali riconducibili a liberalità indirette, non soggette ai vincoli dell’art. 782 c. c. Di norma, poi, è abbastanza abituale trasferire la proprietà alla prole, con contestuale costituzione e riserva in capo al proprietario del diritto di abitazione avente termine al compimento dei diciotto anni del figlio.

Quanto, invece, al trasferimento di diritti immobiliari ai fini dell’assolvimento dell’ obbligo di mantenimento è opportuno che il patto integri un contratto a favore di terzo, che viene spesso utilizzato nell’ambito della regolamentazione della crisi di coppia. Con questo tipo di contratto, e a norma del 1411 c.c., il diritto entra nella sfera del beneficiario senza che occorra la sua accettazione.

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