Cronaca

L'affidamento congiunto e l'affidamento alternato

img_archivio31211201011259[1]Il modello dell’affidamento congiunto, come proposto dalla novella del 1987, attribuisce preferenza al principio della “bigenitorialità“, prevedendo che, in caso di separazione o di divorzio, i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, pur vivendo presso uno solo di essi, e che l’esercizio della potestà competa ad ambedue i coniugi i quali assumono comuni ed eguali responsabilità in ordine all’educazione e allo sviluppo del minore.

L’affidamento congiunto presuppone il massimo spirito collaborativo tra i coniugi, essendo richiesta la piena convergenza del loro impegno in funzione della realizzazione dell’interesse del minore a mantenere gli stessi rapporti con entrambi i coniugi e a crescere secondo un unico e concorde progetto educativo. La pratica attuazione dell’istituto è stata tuttavia condizionata dalla giurisprudenza alla ricorrenza di rigorosi presupposti, quali l’età del figlio, la limitata conflittualità tra i genitori, la eguale vocazione educativa degli stessi, la conduzione di stili di vita omogene, presupposti tutti che, scontrandosi con una realtà che vede sempre acceso il conflitto tra i coniugi, hanno determinato una scarsa applicazione dell’istituto.

Accanto all’ipotesi dell’affidamento congiunto, la normativa sul divorzio contempla altresì quella dell’affidamento alternato, che presuppone l’affidamento nei periodi alterni all’uno e all’altro genitore, il quale per quel periodo prefissato, esercita la potestà esclusivamente ed indipendentemente dall’altro. Si tratta, in sostanza, di una forma di affidamento esclusivo disposto in favore di ciascun genitore per periodi alterni. Anche l’affidamento alternato ha trovato scarsa applicazione nella pratica dei tribunali.

All’indomani della riforma attuata con la L. 54/2006 l’affidamento esclusivo è inteso come istituto di carattere residuale, che può essere disposto dal giudice qualora non sia possibile l’affidamento condiviso, perché contrario all’interesse del minore, e con provvedimento motivato.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ha sempre ritenuto che l’affidamento congiunto ed alternato fosse possibile soltanto in presenza di un accordo sostanziale da parte dei coniugi, poi avvalorato e confermato dalla libera decisione del giudice.

Ma altra parte della giurisprudenza  ritiene, invece, possibile l’affidamento congiunto ed alternato anche in caso di mancato accordo dei coniugi, sempre che la conflittualità dei genitori “non trasmodi in fatti gravemente pregiudizievoli per i figli”.

In pratica, la piena libertà del giudice in materia di prole e la volontà manifestata dall’ordinamento di guardare esclusivamente agli interessi di questa, consentirebbe al giudice, anche di fronte ai contrasti ed ai litigi dei due coniugi, di procedere all’affidamento congiunto.

 

2 pensieri riguardo “L'affidamento congiunto e l'affidamento alternato

  • Il problema sta proprio nelle ultime due frasi e parlo, purtroppo, per un vissuto. Anche se la conflittualità è presente, anche se c’è la presenza di un genitore prepotentemente predominante tendente all’esclusivo, anche se manca il rispetto tra i due e si utilizzano espressioni umilianti e arroganti, il giudice può dare l’affido congiunto e lo da. Le questioni qui sono due: o uno dei due genitori (nella maggior parte dei casi il più “debole”) capisce e “rinuncia” a nuove azioni legali, nel tentativo di un possibile ed intelligente ragionamento dell’altro (cosa assai rara e molto lunga da attuare) oppure rinuncia e attende la crescita del figlio, cercando nel frattempo, di essere una buona guida e dare un esempio sano di vita, nonostante tutto. Senza tener conto delle possibili conseguenze caratteriali e psicologiche che un figlio va incontro vivendo queste situazioni. È assurdo, è sbagliato, è nocivo ma è la realtà.

  • Il problema sta proprio nelle ultime due frasi e parlo, purtroppo, per un vissuto. Anche se la conflittualità è presente, anche se c’è la presenza di un genitore prepotentemente predominante tendente all’esclusivo, anche se manca il rispetto tra i due e si utilizzano espressioni umilianti e arroganti, il giudice può dare l’affido congiunto e lo da. Le questioni qui sono due: o uno dei due genitori (nella maggior parte dei casi il più “debole”) capisce e “rinuncia” a nuove azioni legali, nel tentativo di un possibile ed intelligente ragionamento dell’altro (cosa assai rara e molto lunga da attuare) oppure rinuncia e attende la crescita del figlio, cercando nel frattempo, di essere una buona guida e dare un esempio sano di vita, nonostante tutto. Senza tener conto delle possibili conseguenze caratteriali e psicologiche che un figlio va incontro vivendo queste situazioni. È assurdo, è sbagliato, è nocivo ma è la realtà.

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