Cronaca

Divorzio imposto a chi cambia sesso

divorzio[1]I giudici della Cassazione hanno espresso dubbi di legittimità sul “divorzio imposto” a chi cambia sesso, e hanno disposto perciò il rinvio alla Consulta.

Nell’ordinanza con cui ha chiesto alla Corte costituzionale di giudicare sull’automatismo di legge che lega il cambiamento di sesso allo scioglimento del matrimonio, la Cassazione si riferisce al caso di una coppia emiliana.
Dopo il cambio di sesso di lui,  l’ufficiale di stato civile del Comune di Mirandola ha ritenuto che il cambio di sessodeterminasse l’obbligo di aggiornare anche il registro degli atti di matrimonio“, in base all’articolo 4 della legge 164/1982 la quale disciplina proprio la rettifica di attribuzione del sesso. Il Comune ha quindi annotato lo scioglimento in  in calce al certificato di matrimonio.
Le due donne hanno presentato ricorso al tribunale di Modena per chiedere la correzione dell’atto. Il ministero dell’Interno ha presentato reclamo e i giudici hanno rigettato la domanda. In secondo grado la Corte d’Appello di Bologna  ha ritenuto che procedere alla correzione richiesta “significa mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di legittimità, la diversità sessuale dei coniugi“. E contro questa sentenza le due si sono rivolte alla Cassazione sollevando diverse questioni di legittimità, in parte condivise dai giudici.
La Suprema Corte chiarisce che è stato introdotto un “divorzio imposto ex lege, che non richiede una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la necessità della tutela giurisdizionale ad hoc limitatamente alle decisioni relative ai figli minori”. E “tale soluzione obbligata pone l’interrogativo della sua compatibilità con il sistema costituzionale”  e con “l’autodeterminazione nelle scelte relative all’identità personale”, del diritto dell’altro coniuge di scegliere se proseguire la relazione.
Quindi il quesito che la Cassazione rivolge alla Consulta è di valutare “l’adeguatezza del sacrificio imposto all’esercizio di tali diritti dall’imperatività dello scioglimento del vincolo per entrambi i coniugi”.

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