Cronaca

Filiazione e riforma storica

imagesCAXHJGVWCiascuno è figlio della propria anima.

Il 2013 rappresenta sicuramente l’anno della riforma sulla filiazione. La legge di riferimento è la n. 219/2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Sicuramente la riforma è stata molto attesa sia da parte della società civile, chiaramente quella interessata al tema, sia dagli operatori giuridici. Essa rappresenta un definitivo passo in avanti nel trattamento giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio rispetto ai figli “legittimi”.

Perno centrale della riforma è l’introduzione nell’ordinamento della figura unitaria del figlio senza più differenziazioni tra categorie di figli. Di rilevante importanza sono  poi, sicuramente, gli aggiustamenti del quadro normativo vigente apportate a varie disposizioni del codice civile con riferimento alla giurisdizione minorile con un significativo ridimensionamento delle attribuzioni del tribunale per i minorenni.

Si sintetizza rilevando che il giudice che si occupa delle vicende separative e dei connessi profili di regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra genitori e figli sarà il tribunale ordinario mentre al tribunale per i minorenni rimarranno riservati i procedimenti incidenti sulla potestà genitoriale, i giudizi di adottabilità e quelli relativi alle adozioni.

Quello che mi preme sottolineare della riforma è che le parole “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano nel codice civile, devono essere sostituite dalle parole “figli“. Relativamente, poi, il consenso del figlio minorenne al fini della validità ed efficacia del riconoscimento si ha un abbassamento dai sedici ai quattordici anni della soglia d’età a partire dalla quale è richiesto detto consenso.

L’abbassamento della soglia anagrafica rappresenta la presa d’atto da parte del legislatore di una anticipazione del processo di maturazione cognitiva del minore in un’epoca come la nostra in cui maturare è un obbligo e non più un lusso.

Dunque il quadro complessivo della riforma è nel senso della valorizzazione della volontà del figlio minore d’età.

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