Fecondazione assistita e legge 40/2004: presupposti e limiti
Secondo il concetto medico e giuridico, la fecondazione assistita e’ una tecnica di inseminazione artificiale che si applica a coppie sterili. Si distingue, generalmente, tra fecondazione omologa, nel caso in cui vengano utilizzati i gameti (ovociti o spermatozoi) della coppia; e’ eterologa, se vengono utilizzati i gamati di donatori esterni alla coppia.
In italia, la normativa sulla procreazione assistita e’ frutto di un acceso dibattito e la legge 40 del 2004 è lontana da soluzioni di compromesso.
Secondol’appena citata legge possono accedere alle tecniche di procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.
Per poter procedere alla fecondazione assistita vi sono dei presupposti dai quali non si può prescindere; innanzitutto essa sarà possibile solo quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità, una sorta, quindi, di extrema ratio; è poi indispensabile il consenso informato, il quale potrà essere revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo e, infine, l’art. 14 della legge 40/2004 vieta la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita.
Inoltre, l’inosservanza del divieto di fecondazione eterologa non consente al coniuge o al convivente, il cui consenso sia ricavabile da atti concludenti, di esercitare l’azione di disconoscimento di paternità o l’impugnazione per difetto di veridicità; di contro il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato.
La madre del nato, poi, a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, non potrà dichiarare la volontà di non essere nominata.
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