L'assegno divorzile per tutelare il coniuge economicamente più debole
L’assegno divorzile vede la sua origine nello scioglimento del vincolo matrimoniale e ha lo scopo di tutelare il coniuge economicamente più debole.
Ai sensi dell’articolo 171 c.c. la comunione legale si scioglie nel momento in cui viene meno il vincolo matrimoniale, lo stesso accade per il fondo patrimoniale , se non vi sono figli minori (art. 191 c.c.).
Ciò che permane, o dovrebbe permanere, è un vincolo di solidarietà post coniugale i cui effetti necessariamente ricadono nell’ambito patrimoniale. Invariati, si intende, restano i doveri verso i figli, fatte salve le disposizioni in ordine all’affidamento e all’esercizio della potestà genitoriale; mentre, al verificarsi di determinati presupposti, sorgono obblighi di carattere patrimoniale a carico di un coniuge nei confronti dell’altro.
Se uno dei due coniugi, a seguito dello scioglimento del matrimonio non ha redditi tali da poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, può vedersi assegnato dal giudice un assegno post- matrimoniale. La Cassazione civile ha ribadito, con sentenza n. 4021/2006, che presupposto per la concessione dell’assegno divorzile è l’inadeguatezza delle risorse economiche tale da non consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonioe che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, non essendo, invece, necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto ( Cass. civile n. 14965/2007).
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, risulta essenziale l’accertamento della disparità di situazioni patrimoniali tra i due coniugi, non potendo sussistere la pretesa nel caso in cui l’altro coniuge goda di un reddito inferiore ,o quanto meno, analogo al ricorrente. ( Cass. civ. n.4079/2010).
Interessante il fatto che, per legge, il richiedente non solo non deve avere mezzi adeguati, ma non possa neanche procurarseli.
Il giudice, inoltre, nella determinazione del quantum, tiene conto, non solo delle condizioni dei coniugi ma anche delle ragioni della decisione del divorzio , altresì, del contributo personale ed economico di ciscuna delle parti nella conduzione familiare e nella formazione del patrimonio di ciscuno e di quello comune, nonchè della durata del rapporto coniugale.
Quanto al profilo della durata del rapporto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’assegno divorzile non è dovuto quando il matrimonio finisca prima che si sia “formata una unione di vita e di interessi tra coniugi”( Cass., SS.UU., n. 11492/1990). Va, però, precisato che la stessa Suprema Corte ha ritenuto che anche solo un anno di effettiva convivenza matrimoniale,sia sufficiente a far nascere tale comunanza e, quindi, l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.