Cronaca

legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso dei minori in caso di separazione

separazione consensuale-in-italia-180435_L[1]La legge 54/2006 ha un merito indiscutibile, ovvero aver realizzato l’unificazione formale dei criteri di affidamento dei minori.

La separazione, si può bene immaginare, incide sulla scelta del genitore che dovrà continuare a convivere con i figli minori e, poi,incide indiscutibilmente anche sulle successive disposizioni relative all’affidamento, all’ esercizio della potestà, nonché al mantenimento dei minori. In questo contesto occorre muoversi in un’ ottica che vede il minore ricevere il minor danno possibile dalla disgregazione familiare e che imponga il suo essere, morale e materiale, quale criterio guida e punto di riferimento esclusivo nella scelta del tipo di affidamento da disporre e del genitore cui attribuire l’affidamento medesimo.

La materia dell’affidamento dei figli in sede di separazione ( e anche in sede di divorzio e di annullamento del matrimonio) ha costituito oggetto di interventi legislativi pregnanti e di impatto giuridico notevole.

Nel tentativo di procedere ad una unificazione formale, le norme contenute nella legge 54/ 2006 trovano applicazione diretta sia per la separazione, cui sono in primo luogo riferite, che per il divorzio, la nullità del matrimonio e i figli naturali riconosciuti.

Le nuove norme trovano applicazione anche con riferimento all’affidamento dei figli di genitori non coniugati (quindi nell’ipotesi di crisi della famiglia di fatto, con l’avvertenza che i genitori dei figli naturali riconosciuti possono non aver mai convissuto). Si tratta di un ulteriore passo verso l’equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi (ma il codice civile continua a non contenere una disciplina unitaria della filiazione, in quanto l’art. 261 c.c., per i figli naturali riconosciuti, “rinvia” ai diritti previsti per i figli legittimi).

Il profilo più innovativo della nuova normativa sta nella centralità riconosciuta all’affidamento condiviso del minore: l’art. 155, 2° comma novellato dispone che “  il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori,determina i modi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.

L’affidamento condiviso è quindi il criterio ordinario, preferenziale, di affidamento dei minori: è una soluzione esattamente speculare a quella previgente che invece individuava la regola nell’affidamento monogenitoriale, salvo – residualmente – la possibilità di disporre l’affidamento congiunto o alternato (previsti, peraltro, dal solo art. 6 2° comma l. div., pur se ritenuti senz’altro riferibili anche alla separazione). L’affidamento condiviso può comunque considerarsi, ad un primo esame, come l’opposto di quello monogenitoriale: è il regime in cui, in primo luogo, sia la titolarità che l’esercizio della potestà genitoriale continua a far capo ad entrambi i genitori, pur se separati o divorziati. Dunque, con l’affidamento condiviso, devono essere concordate sia le decisioni di maggiore importanza per i figli che quelle su questioni di ordinaria amministrazione. L’affidamento condiviso non costituisce  l’unica forma di affidamento prevista dalla legge in quanto è ancora presente  l’affidamento monogenitoriale.

Nell’ottica dell’interesse dei minori, ben può esigersi ai genitori un sacrificio, quale può essere l’affidamento condiviso: è evidente che l’attuazione di tale forma di affidamento sarà più onerosa per entrambi rispetto a quanto avviene nell’affidamento monogenitoriale.

20 pensieri riguardo “legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso dei minori in caso di separazione

  • ah, beata ingenuità…
    quando un testo di legge recita “l’art. 155 è sostituito dal seguente” significa che il testo di riforma sostituisce il precedente.
    Lo sostituisce, non vi si aggiunge.
    Quindi ciò che vigeva prima della norma novellata non esiste più.
    E’ anche previsto il caso in cui una norme si aggiunga alla precedente senza quindi abrogarla, ma è diversa la dicitura. In tal caso la 54/06 avrebbe dovuto recitare: all’art. 155, dopo la parola “congiunto” si inseriscono le parole “o condiviso”, ma purtroppo la 54 non contempla questa dicitura.
    Tutto qui, non è difficile da capire per chiunque mastichi qualcosa di Diritto.
    Poi scusi, andando oltre questa sterile polemica che lei continua ad alimentare, è in grado di spiegare la differenza concreta che esisterebbe fra affido congiunto e condiviso, entrambi vigenti?

    La citazione: non è autocelebrazione, è solo un estratto da alcuni studi, pubblicati su portali scientifici, che utilizzo nei corsi di formazione che, forse immeritatamente, mi invitano a tenere da diversi anni.
    Se andassi a raccontare agli avvocati che la 54/06 aggiunge il condiviso al congiunto, mi avrebbero già cacciato a pedate da parecchio.

  • ah, beata ingenuità…
    quando un testo di legge recita “l’art. 155 è sostituito dal seguente” significa che il testo di riforma sostituisce il precedente.
    Lo sostituisce, non vi si aggiunge.
    Quindi ciò che vigeva prima della norma novellata non esiste più.
    E’ anche previsto il caso in cui una norme si aggiunga alla precedente senza quindi abrogarla, ma è diversa la dicitura. In tal caso la 54/06 avrebbe dovuto recitare: all’art. 155, dopo la parola “congiunto” si inseriscono le parole “o condiviso”, ma purtroppo la 54 non contempla questa dicitura.
    Tutto qui, non è difficile da capire per chiunque mastichi qualcosa di Diritto.
    Poi scusi, andando oltre questa sterile polemica che lei continua ad alimentare, è in grado di spiegare la differenza concreta che esisterebbe fra affido congiunto e condiviso, entrambi vigenti?

    La citazione: non è autocelebrazione, è solo un estratto da alcuni studi, pubblicati su portali scientifici, che utilizzo nei corsi di formazione che, forse immeritatamente, mi invitano a tenere da diversi anni.
    Se andassi a raccontare agli avvocati che la 54/06 aggiunge il condiviso al congiunto, mi avrebbero già cacciato a pedate da parecchio.

  • La foga messa nel rispondere è tale da impedire perfino di rendersi conto di essere contraddittorio.
    Il fatto che la parola “congiunto” non è neppur nominata dalla L. 54/2006 conferma quanto da me sostenuto: che detta legge non abroga, in nessuna sua parte, l’affidamento “congiunto”.
    Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, e ciò significa che può pure stabilire che anche sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino la potestà congiuntamente.
    Del resto, questa era la volontà del legislatore: consentire al giudice di disporre che i genitori esercitino la potestà separatamente quando non ritenesse possibile che la esercitassero congiuntamente. Mai è stata appalesata una volontà di cancellare l’affidamento congiunto, come quello alternato, dalla gamma delle opzioni possibili.
    Si concentri, la prego, e faccia il favore di non sparare pareri su argomenti che non conosce con la dovuta profondità.
    Il citare sé stesso (https://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf ) non la rende affatto autorevole, ma solo autoreferenziale.
    Se proprio ci tiene a pontificare, si limiti alle statistiche di ammazzamenti/uxoricidi/figlicidi/suicidi, sulle quali le viene riconosciuta vera, indiscussa, autorità.

  • La foga messa nel rispondere è tale da impedire perfino di rendersi conto di essere contraddittorio.
    Il fatto che la parola “congiunto” non è neppur nominata dalla L. 54/2006 conferma quanto da me sostenuto: che detta legge non abroga, in nessuna sua parte, l’affidamento “congiunto”.
    Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, e ciò significa che può pure stabilire che anche sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino la potestà congiuntamente.
    Del resto, questa era la volontà del legislatore: consentire al giudice di disporre che i genitori esercitino la potestà separatamente quando non ritenesse possibile che la esercitassero congiuntamente. Mai è stata appalesata una volontà di cancellare l’affidamento congiunto, come quello alternato, dalla gamma delle opzioni possibili.
    Si concentri, la prego, e faccia il favore di non sparare pareri su argomenti che non conosce con la dovuta profondità.
    Il citare sé stesso (https://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf ) non la rende affatto autorevole, ma solo autoreferenziale.
    Se proprio ci tiene a pontificare, si limiti alle statistiche di ammazzamenti/uxoricidi/figlicidi/suicidi, sulle quali le viene riconosciuta vera, indiscussa, autorità.

  • caspita quanto livore !
    Prima di caricare a testa bassa sarebbe meglio studiare un po’.
    L’affido congiunto non esiste più, se ne faccia una ragione il sig. Pierpaolo.
    Si chiama condiviso, provi a leggere il testo integrale della 54/06 e se trova una sola volta la parola “congiunto” ha ragione lei, sig. Pierpaolo, altrimenti ha torto.
    Verifichi, la prego.
    Quanto al condiviso come misura standard lo dice lei, non io.
    i
    Io lo definisco misura “prevalente”, che è cosa diversa da “standard”.
    Prevalente – pensi un po’ – lo definisce anche la Corte di Cassazione in diverse sentenze dal 2008 al 2012, ove definisce misura residuale l’affido esclusivo e non parla affatto del congiunto che infatti non esiste più.
    Se serve le faccio avere i riferimenti di Cassazione.
    Non salga in cattedra, la prego, non ha la competenza necessaria. Non arrivi allo scontro, lasci che vi sia un serio e documentato scambio di opinioni, senza bisogno di sfottere con la “legge Nestola”.

  • caspita quanto livore !
    Prima di caricare a testa bassa sarebbe meglio studiare un po’.
    L’affido congiunto non esiste più, se ne faccia una ragione il sig. Pierpaolo.
    Si chiama condiviso, provi a leggere il testo integrale della 54/06 e se trova una sola volta la parola “congiunto” ha ragione lei, sig. Pierpaolo, altrimenti ha torto.
    Verifichi, la prego.
    Quanto al condiviso come misura standard lo dice lei, non io.
    i
    Io lo definisco misura “prevalente”, che è cosa diversa da “standard”.
    Prevalente – pensi un po’ – lo definisce anche la Corte di Cassazione in diverse sentenze dal 2008 al 2012, ove definisce misura residuale l’affido esclusivo e non parla affatto del congiunto che infatti non esiste più.
    Se serve le faccio avere i riferimenti di Cassazione.
    Non salga in cattedra, la prego, non ha la competenza necessaria. Non arrivi allo scontro, lasci che vi sia un serio e documentato scambio di opinioni, senza bisogno di sfottere con la “legge Nestola”.

  • L’affidamento congiunto, come quello alternato, non è stato abrogato dalla Legge 54/2006. Sarà abrogato, forse, dalla “Legge Nestola”, che, però, non è stata ancora approvata dal Parlamento.
    Che l’affido condiviso sia, statisticamente, la formola adottata in prevalenza è un dato di fatto, così come il “collocamento” presso un solo genitore. Tuttavia né il “collocamento” è previsto dalla legge, né l’affidamento condiviso come standard.
    La Legge 54/2006 è stata giornalisticamente denominata “dell’affidamento condiviso” perché è quella che ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di “shared custody” con la denominazione “affidamento condiviso”. Gli sprovveduti, poi, hanno equivocato ritenendo che lo “affidamento condiviso” fosse divenuto obbligatorio. Ma chi ha letto la legge e, pure, ne ha seguito l’evolversi attraverso il processo di approvazione al Parlamento, sa bene che non è così.
    Occorre, quindi, leggere i testi prima di andare a leggere il primo che scrive senza una specifica cognizione di causa.

  • L’affidamento congiunto, come quello alternato, non è stato abrogato dalla Legge 54/2006. Sarà abrogato, forse, dalla “Legge Nestola”, che, però, non è stata ancora approvata dal Parlamento.
    Che l’affido condiviso sia, statisticamente, la formola adottata in prevalenza è un dato di fatto, così come il “collocamento” presso un solo genitore. Tuttavia né il “collocamento” è previsto dalla legge, né l’affidamento condiviso come standard.
    La Legge 54/2006 è stata giornalisticamente denominata “dell’affidamento condiviso” perché è quella che ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di “shared custody” con la denominazione “affidamento condiviso”. Gli sprovveduti, poi, hanno equivocato ritenendo che lo “affidamento condiviso” fosse divenuto obbligatorio. Ma chi ha letto la legge e, pure, ne ha seguito l’evolversi attraverso il processo di approvazione al Parlamento, sa bene che non è così.
    Occorre, quindi, leggere i testi prima di andare a leggere il primo che scrive senza una specifica cognizione di causa.

  • Fabio Nestola

    Ma per favore ….
    l’affido congiunto non esiste più, era una forma di affido prevista prima della riforma del 2006
    Oggi, almeno in teoria: condiviso come misura prevalente, alternato come misura emergente, esclusivo come misura residuale.
    Ciò che invece accade in pratica, per chi ha voglia di approfondire, si può leggere qui

    https://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf

  • Fabio Nestola

    Ma per favore ….
    l’affido congiunto non esiste più, era una forma di affido prevista prima della riforma del 2006
    Oggi, almeno in teoria: condiviso come misura prevalente, alternato come misura emergente, esclusivo come misura residuale.
    Ciò che invece accade in pratica, per chi ha voglia di approfondire, si può leggere qui

    https://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf

  • Che nella pratica l’affido condiviso (nella variante con il “collocamento” presso al madre) prvalga è un fatto non contestabile.
    Ma secondo la legge 54/2006 è l’affidamento congiunto che dovrebbe prevalere come standard.
    L’affidamento condiviso, invece, come l’alternato, sono previsti quando il congiunto non fosse applicabile per qualche motivo contingente.
    L’affidamento esclusivo, ovvero che escluda uno dei due genitori (solitamente il padre) assomiglia troppo a quello comminato dal Tribunale dei Minorenni ex artt. 330 o 333 del Codice Civile.

  • Che nella pratica l’affido condiviso (nella variante con il “collocamento” presso al madre) prvalga è un fatto non contestabile.
    Ma secondo la legge 54/2006 è l’affidamento congiunto che dovrebbe prevalere come standard.
    L’affidamento condiviso, invece, come l’alternato, sono previsti quando il congiunto non fosse applicabile per qualche motivo contingente.
    L’affidamento esclusivo, ovvero che escluda uno dei due genitori (solitamente il padre) assomiglia troppo a quello comminato dal Tribunale dei Minorenni ex artt. 330 o 333 del Codice Civile.

  • Mi dispiace ma non condivido quello che dice signor Pierpaolo, in quanto -anche se nella sostanza l’affido condiviso assomiglia molto, troppo, all’affido esclusivo, con collocamento prevalente del minore ad un genitore e limitazioni sensibili dell’altro- oggi dovrebbe prevalere l’applicazione dell’affidamento condiviso, come previsto dalla L.54, e in forma residuale quello esclusivo. Saluti.

  • Mi dispiace ma non condivido quello che dice signor Pierpaolo, in quanto -anche se nella sostanza l’affido condiviso assomiglia molto, troppo, all’affido esclusivo, con collocamento prevalente del minore ad un genitore e limitazioni sensibili dell’altro- oggi dovrebbe prevalere l’applicazione dell’affidamento condiviso, come previsto dalla L.54, e in forma residuale quello esclusivo. Saluti.

  • L’affidamento condiviso non costituisce l’unica forma di affidamento prevista dalla legge in quanto è ancora presente l’affidamento monogenitoriale.
    Sono, altresì ancora presenti tanto lo “affidamento congiunto” quanto lo “affidamento alternato”.
    Anzi, è l’affidamento congiunto la vera opposizione all’affidamento esclusivo (cioè quello che esclude un no dei due genitori). L’affidamento condiviso è una possibilità residuale quando quello congiunto nonsia possibile, Per esempio l’esistenza di una forte immaturità genitoriale dei genitori.

  • L’affidamento condiviso non costituisce l’unica forma di affidamento prevista dalla legge in quanto è ancora presente l’affidamento monogenitoriale.
    Sono, altresì ancora presenti tanto lo “affidamento congiunto” quanto lo “affidamento alternato”.
    Anzi, è l’affidamento congiunto la vera opposizione all’affidamento esclusivo (cioè quello che esclude un no dei due genitori). L’affidamento condiviso è una possibilità residuale quando quello congiunto nonsia possibile, Per esempio l’esistenza di una forte immaturità genitoriale dei genitori.

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