Cronaca

La famiglia di fatto etero ed omosessuoale

Klimt

La famiglia di fatto è un fenomeno sempre più diffuso e non più sottoposto ai giudizi di condanna, soprattutto morale, che in passato ne avevano caratterizzato l’estrinsecazione sul piano sociale, determinandone alle volte, quale naturale proiezione, una condanna sul piano giuridico. Le limitazioni che nel nostro ordinamento derivano dal riconoscimento costituzionale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non possono essere intese come il segno di un atteggiamento di riprovazione verso i vincoli non formalizzati.

Sul piano della legislazione ordinaria, molteplici sono le norme che – sebbene prive di qualsiasi coordinamento – sono riferibili alla famiglia di fatto. Ci si riferisce, tra le altre, all’art. 4, comma 1°, del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, che definisce la famiglia, ai fini anagrafici, come <un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune>; all’art. 1 legge 29 giugno 1975, n. 405, sui consultori familiari, in cui si precisa che hanno diritto ai servizi assistenziali anche le coppie; all’art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), che prevede la concessione di permessi ai condannati e agli internati in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente.

Il dibattito sulla famiglia di fatto in Italia concerne in modo pressocché esclusivo le convivenze eterosessuali, sicché si pone la necessità di stabilire se le unioni omosessuali possano rientrare nella nozione di famiglia di fatto e, per conseguenza, godere della tutela predisposta, soprattutto in sede interpretativa, a favore delle unioni eterosessuali.

Invero, solo da qualche anno la dottrina manifesta attenzione nei confronti della convivenza omosessuale; l’atteggiamento da parte degli studiosi nei confronti del fenomeno, peraltro, appare assai cauto e si caratterizza talvolta per una certa diffidenza, altre volte esprime l’esigenza di una netta differenziazione tra le due situazioni, giacché, con riguardo alla convivenza omosessuale, l’ordinamento, pur escludendo una valutazione in termini di contrarietà alla legge, si collocherebbe in una posizione di indifferenza.

In un panorama di questo genere, importanza determinante assume la posizione della giurisprudenza, la quale, pur essendo stata investita raramente di questioni legate alla convivenza tra persone dello stesso sesso, ha in qualche occasione significativamente posto sullo stesso piano convivenza eterosessuale e omosessuale.

Si è così affermato che la convivenza omosessuale non modifica il concetto di convivenza more uxorio, poiché tale locuzione, che sta ad esprimere un modo di vivere come conviventi, è conforme sia alla convivenza omosessuale che a quella eterosessuale. L’espressione convivenza, si è aggiunto, deriva dal latino e significa cum cubare, vale a dire giacere insieme, senza che possa tracciarsi alcuna distinzione tra etero e omosessuali.

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