La riforma Fornero, cosa è cambiato?
ART. 18: Mentre ieri tale articolo garantiva ai dipendenti delle imprese con più di 15 dipendenti il reintegro al lavoro nel caso di licenziamento senza giusta causa, oggi per tutti i lavoratori sarà possibile essere licenziati per motivi economici . In caso di provvedimento illegittimo il giudice potrà decidere o il reintegro del lavoratore o una indennità fino a 27 mensilità in base all’anzianità. In caso di licenziamenti discriminatori resta il diritto al reintegro al lavoro che, sostiene il Governo, viene esteso anche alle aziende con meno di 15 dipendenti.
Ammortizzatori sociali: la Riforma , entra a regime nel 2017. L’obiettivo è quello di allargare di tutelare maggiori persone con costi minori e attraverso un sistema fondato su due pilastri: cassa integrazione per sostenere lavoratori e imprese in temporanea difficoltà, istituto questo che rimane sostanzialmente invariato, e Assicurazione sociale per l’impiego per chi perde il lavoro. La platea degli interessati dovrebbe ampliarsi a 12 milioni di lavoratori rispetto agli attuali 8, includendo i contratti a termine -compresa la pubblica amministrazione- e gli apprendisti. L’assegno per chi perde il lavoro sarà pari ad un massimo di 1.119 euro con una durata non superiore ai 18 mesi. Oggi la mobilità può arrivare fino a 36mesi per gli over 50.
Cassa integrazione ordinaria (cigo): ieri era un assegno che spetta ad operai, impiegati e quadri delle aziende industriali ed edili che per avverse condizioni di mercato sospendano o rallentino l’attività produttiva E’ pari all’ottanta per cento della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Viene erogata dall‘INPS e finanziata dai contributi versati da imprese e lavoratori. Viene corrisposta al massimo per 13 settimane con una proroga fino a 12 mesi e, in determinati casi, il limite è elevato a 24 mesi. Oggi resta così come è.
Cassa integrazione straordinaria: ieri scattava quando la crisi porta a ristrutturazioni aziendali o a chiusura dell’azienda,l’assegno è pari all’80 per cento della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, per una durata massima di 24 mesi. Tra cigo e cigs si possono cumulare massimo 36 mesi in 5 anni. Oggi resterà ma solo in caso di ristrutturazioni e non per cessazione di attività.
Cassa integrazione in deroga: Dal 2009 tutelava imprese e lavoratori che non avevano diritto alla cig ordinaria e straordinaria cioè le imprese con meno di 15 dipendenti oppure i dipendenti in aziende da 15 dipendenti in su che non godano di cigo e cigs ( apprendisti, tempi determinati, lavoratori a domicilio e somministrati), e le imprese industriali con più di 15 lavoratori che hanno finito il periodo della cigs. L’indennità è pari all’80% dell’ultima retribuzione fino al tetto massimo stabilito e può essere erogata per un massimo di 12 mesi. Oggi scomparirà e sarà sostituita dall’Aspi.
indennità di mobilità: ieri spettava ai lavoratori che perdevano il lavoro per ristrutturazione aziendale o chiusura. Durava da un anno ad un massimo di 36 mesi per i lavoratori che abbiano più di 50 anni. Per i lavoratori del Mezzogiorno dura fino a 48 mesi , viene finanziata dall’INPS con l’aiuto delle imprese.L’assegno è pari al 100% della cigs per i primi 12 mesi e poi all’80% Oggi scomparirà e sarà sostituita dall‘ASPI.
Indennità di disoccupazione: ieri spettava ai singoli dipendenti licenziati per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Dura 8 mesi per chi ha meno di 50 anni ed è pari per i primi sei mesi al 60% della medie delle ultime tre buste paga, per scendere al 50% nei restanti due mesi ; durava 12 mesi per gli over 50 con una undennità per i primi 6 mesi del 60%, del 50% per i successivi due, e del 40% per i rimanenti 4 mesi. OGGI: sarà sostituita dall’ASPI.
ASPI Assicurazione Sociale per l’Impiego: L’Aspi si applicherà a tutti i dipendenti privati (esclusi gli operai
agricoli che hanno una copertura diversa), quelli a tempo determinato del settore pubblico, i soci lavoratori delle cooperative, gli artisti e gli apprendisti. I requisiti necessari sono: almeno 2 anni di anzianità contributiva e 1 anno (52 settimane) di contribuzione nell’ultimo biennio. Per i lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per accedere all’ASPI, la riforma prevede una Mini ASPI, per la quale saranno sufficienti 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi e verrà corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall’ASPI vera e propria.
Contratto a termine: ieri durava al massimo 36 mesi, non può superare il 10% della forza lavoro e dava gli stessi diritti del tempo indeterminato. Oggi: aumenteranno i contributi a carico delle imprese ( 1, 4 % in più ) ma per chi stabilizza il rapporto di lavoro saranno restituiti 6 mesi di maggiorazione. L’aumento servirà a finanziare l’ASPI.
Partita iva: ieri era quella aperta dai liberi professionisti che svolgono lavoro autonomo. Oggi per disincentivare l’uso di quelle fittizie, la riforma prevede che la partita Iva sia trasformata in collaborazione subordinata qualora si dimostri che il rapporto di lavoro superi gli 8 mesi in un anno, valga oltre l’80% dei ricavi del lavoratore, e il lavoratore abbia una postazione presso il committente. La presunzione non opera se l’attività è connotata da competenze teoriche di grado elevato o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; se è svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18. 663 euro; con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione di attività professionale o ad appositi registri, albi, ruoli, elenchi e detta specifici requisiti e condizioni